Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38332 del 10/04/2015


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 38332 Anno 2015
Presidente: ROMIS VINCENZO
Relatore: IZZO FAUSTO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
ROSSI LEONE N. IL 28/03/1962
avverso la sentenza n. 2998/2013 CORTE APPELLO di BRESCIA, del
15/04/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 10/04/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. FAUSTO IZZO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. d-tte,„/”_
che ha concluso per je “;

Udito, per la parte ivile, l’Avv
Uditi difensor Avv. d ir c Ce
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4 O, R.

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Data Udienza: 10/04/2015

RITENUTO in FATTO

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore dell’imputato, lamentando :
2.1. la erronea applicazione della legge ed il difetto di motivazione in ordine alla mancata
esclusione dell’aggravante di avere provocato un incidente stradale. Invero la responsabilità
del sinistro era da ascrivere esclusivamente al conducente dell’altro veicolo, che aveva
impegnato l’incrocio effettuando un doppio sorpasso, quindi era giunto all’intersezione in modo
talmente repentino da non consentire manovre evasive.
2.2. Il difetto di motivazione relativamente al diniego della prevalenza delle attenuanti
generiche una volta accertato che il maggiore responsabile del sinistro era stato l’altro
conducente, il Singh. La prevalenza ed anche la mera equivalenza consentivano di poter
beneficiare del lavoro di pubblica utilità e delta mera sospensione e non della revoca della
patente.
2.3. Con memoria del 30\3\2015 il difensore dell’imputato ha richiesto la sospensione del
processo e la messa alla prova del Rossi.

CONSIDERATO in DIRITTO
1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
2. Va premesso che il processo si è celebrato con il rito abbreviato e pertanto sono stati
utilizzati per la decisione gli atti delle indagini. Come evidenziato dal giudice di merito, tra tali
atti figura la informativa di reato della Polizia municipale dei Colti, in cui è chiaramente
illustrato che il Rossi, a bordo della sua auto Renault, percorrendo via Baracca di San Paolo
d’Aragon, giunto alla intersezione con via Bergamo, nello svoltare a sinistra aveva omesso di
dare la precedenza determinando io scontro con l’auto Opel Corsa condotta da tale Singh
Prabhjít.
Pertanto, le censure mosse alla sentenza in relazione alla sussistenza dell’aggravante, sono
inammissibili in questa sede di legittimità, in quanto invitano ad una diversa ricostruzione
dell’incidente a fronte di una motivazione non manifestamente illogica, ancorata alle
emergenze degli accertamenti di polizia.
3. Da quanto detto consegue la coerenza della sentenza anche in punto di giudizio di
comparazione, laddove le attenuanti generiche, a fronte della responsabilità nel sinistro del
Rossi e dell’elevato tasso alcolemico rilevato, sono state ritenute meramente equivalenti alle
aggravati.
Peraltro ciò non ha inciso sulla irrogazione della sanzione accessoria della revoca della patente
e del diniego della sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità.
Invero il comma 2 bis dell’art. 186 C.d.S. stabilisce che qualora il conducente provochi un
incidente stradale e sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico
superiore a 1,5 g\l, la patente di guida è sempre revocata.
La disposizione intende punire con una sanzione di natura amministrativa di particolare
severità, una condotta manifestatasi di rilevante pericolosità.
Ne consegue che in caso di riconoscimento di attenuanti ritenute equivalenti o prevalenti
rispetto a detta aggravante, il giudizio di comparazione incide solo sull’entità della pena da
irrogare, senza modificare la qualificazione del fatto come aggravato e non depotenzia il
disvalore della condotta e la sua pericolosità.
Ciò giustifica, anche in tali casi, la irrogazione della misura amministrativa della revoca della
patente, la quale assolve ad una funzione non solo sanzionatoria, ma anche social preventiva,
perché impone al condannato un nuovo percorso onde ottenere nel tempo il rilascio di un
nuovo titolo abilitativo alla guida, a seguito della verifica della sua idoneità [cfr. Cass. Sez. 4,

1. Con sentenza del 15\4\2014 la corte di Appello di Brescia, in sede di rito abbreviato,
confermava la condanna di Rossi Leone per la contravvenzione di cui aWart. 186, lett. c),
C.d.S., per aver guidato un’auto Renault Megane in stato di ebbrezza, con tasso alcolemico
rilevato di g\I 2,20 e 2,07, con le aggravanti di avere provocato un incidente stradale ed avere
commesso il fatto dopo le ore 22.00 e prima delle ore 7.00 (acc. in San Paolo D’Argon il
7\7\2011, alle ore 23.30). La corte di merito confermava anche il trattamento sanzionatorio ed
in particolare la pena di mesi 4 di arresto ed € 1.400= di ammenda, con le attenuanti
generiche equivalenti alle aggravanti, la confisca dell’auto, nonché la revoca della patente.

4. Infine, quanto alla invocata applicazione dell’istituto della messa alla prova, va anche in tal
caso richiamata la consolidata giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale nel giudizio di
cassazione l’imputato non può chiedere la sospensione del procedimento con la messa alla
prova di cui all’art. 168-bis cod. pen., nè può altrimenti sollecitare l’annullamento della
sentenza impugnata con rinvio al giudice di merito, per l’incompatibilità del nuovo istituto con il
sistema delle impugnazioni e per la mancanza di una specifica disciplina transitoria che ne
consenta l’applicazione [ex plurímis, Cass. Sez. F, Sentenza n. 35717 del 31/07/2014 Ud.
(dep. 13/08/2014), Rv. 259935; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 18265 del 16/01/2015 Ud. (dep.
04/05/2015), Rv. 263792].
Alla luce delle considerazioni svolte, si impone il rigetto del ricorso.
Segue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma il 10 aprile 2015
Il Consi iere es n

Sentenza n. 7821 del 06/02/2015 Ud. (dep. 20/02/2015), Rv. 262446; Cass. Sez. 4,
Sentenza n. 17679 del 20/03/2014 Cc. (dep. 23/04/2014), Rv. 259232].
Analogamente, quanto alla sostituzione della pena, questa Corte di legittimità ha affermato che
“In tema di guida sotto l’influenza dell’alcool, non è applicabile la sanzione sostitutiva del
lavoro di pubblica utilità quando sussiste l’aggravante di aver provocato un incidente stradale,
anche se la stessa è ritenuta subvalente rispetto alle attenuanti eventualmente sussistenti,
perchè il giudizio di comparizione tra le circostanze che conduce all’esclusione dell’operatività
dell’aggravante sul piano sanzionatorio non fa venir meno la configurazione giuridica del reato
aggravato e, di conseguenza, gli effetti che la legge ricollega alla singola circostanza, pur se
sfavorevoli per l’imputato” (Cass. Sez. 4, Sentenza n. 30254 del 26/06/2013 Ud. (dep.
12/07/2013), Rv. 257742).

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