Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38331 del 10/07/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 38331 Anno 2018
Presidente: PETRUZZELLIS ANNA
Relatore: CRISCUOLO ANNA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
BUONOCORE SALVATORE nato a NAPOLI il 16/06/1980

avverso la sentenza del 27/10/2017 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO;

Data Udienza: 10/07/2018

Motivi della decisione

Ne chiede l’annullamento per erronea applicazione dell’art.385 cod. pen. nonché per
mancanza e manifesta illogicità della motivazione in relazione all’elemento psicologico del reato,
in quanto il ricorrente fu sorpreso fuori dal bar 24 minuti dopo l’orario in cui aveva cessato il
lavoro, essendo autorizzato a lavorare presso il bar Basa dalle 17.00 alle ore 01.00, cosicché la
momentanea e limitatissima sosta per acquistare un pacchetto di sigarette è sintomatica
dell’intento di rientrare nell’abitazione, né la Corte di appello ha tenuto conto dell’impedimento al
rientro, costituito da una rissa scoppiata presso il bar. La sentenza è genericamente motivata, in
quanto non esamina le censure difensive, volte ad evidenziare l’assenza di consapevolezza e
volontà di evadere né valuta tutti gli elementi di favore, opposti alla tesi accusatoria.
Il ricorso è inammissibile per genericità, in quanto il ricorrente ripropone una censura già
esaminata e motivatamente disattesa dai giudici di merito, che hanno fatto corretta applicazione
dei principi affermati da questa Corte in tema di evasione, sottolineando l’irrilevanza dei motivi
dell’allontanamento, della durata e della distanza dal luogo di detenzione, stante l’oggettivo
mancato rispetto dei tempi dell’autorizzazione concessa per motivi di lavoro, la cui rigorosa
osservanza è obbligatoria per il beneficiario.
Ne discende che il mancato rientro nell’abitazione entro l’orario prescritto e l’accertata
presenza presso un bar correttamente sono stati ritenuti integrare il reato di evasione anche sul
piano psicologico, stante la consapevole violazione dei limiti dell’autorizzazione concessa.

Alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione consegue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle
ammende, equitativamente determinata in euro tremila.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso, il 10 luglio 2018

Il difensore di Buonocore Salvatore ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in
epigrafe con la quale la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza emessa dal
Tribunale di Noia il 4 giugno 2013, che lo aveva dichiarato colpevole del reato di evasione e
condannato alla pena di mesi 8 di reclusione, riconosciute attenuanti generiche e con la riduzione
per il rito.

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