Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38331 del 10/04/2015


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 38331 Anno 2015
Presidente: ROMIS VINCENZO
Relatore: IZZO FAUSTO

Data Udienza: 10/04/2015

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
SOCIETÀ ILVA S.P.A.
nei con

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DI MA IO IVAN N. 14/04/1969
TA PZZI DOME O N. IL 31/ /1959
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ITELLI VIN.ENZO N. IL 8106/196
inortre:
DI MAGGIO IVAN N. IL 14/04/1969
IANNUZZI DOMENICO N. IL 31/03/1959
GALLITELLI VINCENZO N. IL 18/06/1961
avverso la sentenza n. 108/2013 CORTE APPELLO SEZ.DIST. di
TARANTO, del 27/03/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 10/04/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. FAUSTO IZZO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. eniSa; 4_
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1. Con sentenza del 27\3\2014 la Corte di Appello di Lecce, sez. dist. di Taranto, confermava
la condanna di Di Maggio Ivan, Gallitelli Vincenzo e Iannuzzi Domenico, perché, nelle rispettive
qualità, il primo di responsabile di cokeria, il secondo di capo reparto batterie (3-12), il terzo di
tecnico di combustione e responsabile della squadra addetta alla messa in sicurezza degli
impianti, avevano provocato lesioni colpose aggravate (guaribili in gg. 113) in danno
dell’operaio Pomes Emanuele; fatto accaduto il 20\1\2008, presso lo stabilimento siderurgico
ILVA di Taranto.
Il giorno dei fatti, a seguito del verificarsi dell’avaria della macchina caricatrice del carbon
fossile n. 4, nelle celle dei forni delle batterie 5 e 6, si era reso necessario un intervento
manutentívo di tipo elettrico che il Pomes aveva effettuato salendo sull’impianto per lavorare
alla linea elettrica, in corrispondenza di una delle candele di sfogo del gas “Afo”. Essendo
presente del gas tossico all’interno della batteria n. 5, a causa del cattivo funzionamento delle
candele, il Pomes aveva inalato tale gas, non indossando alcun mezzo di protezione, riportando
in tal modo le suddette gravi lesioni.
Le stesse erano attribuibili alla responsabilità degli imputati in quanto, per il Di Maggio ed il
Gallitelli era stata rilevata la carente gestione e mancato controllo delle batterie 3, 4, 5 e 6,
con riferimento specifico alle candele di sfogo del gas “Afo”. Inoltre essi erano responsabili
della non inidoneità dello schema impiantistico in relazione alla sicurezza del lavoro, con
riferimento alle modalità di rilevazione della presenza dell’ossido di carbonio. A carico dello
Iannuzzi era stata rilevata una non completa, ne` puntuale, osservanza della c.d. pratica
operativa al cospetto dell’evento consistente nell’apertura di ben due valvole dell’impianto di
gas “Afo” all’interno della batteria n. 5.
Con la sentenza di appello veniva anche confermata la pene di cinque mesi di reclusione per
ciascuno degli imputati con i benefici di legge; nonché la condanna, in solido con il
responsabile civile I.L.V.A. s.p.a., al pagamento del risarcimento del danno, da liquidarsi in
separato giudizio, con la liquidazione di una provvisionale di € 111.224,61 in favore della
costituita parte civile.
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore degli imputati e del
responsabile civile ILVA, lamentando :
2.1. per gli imputati : il difetto di motivazione per non avere il giudice di merito
adeguatamente valutato, nella sua interezza, la deposizione dell’Ispettore del lavoro Amoruso
che aveva evidenziato la grave negligenza degli operai addetti alla chiusura delle valvole di
sfogo gas. Tale difetto di motivazione finiva ad incidere sulla stessa sussistenza del nesso
causale tra le condotte contestate agli imputati e l’evento. La corte di merito, supinamente
appiattita sulle considerazioni svolte dal giudice di primo grado, si era lasciata eccessivamente
suggestionare dalla lettera dell’ILVA inviata all’Ispettorato del Lavoro.
2.2. La erronea applicazione della legge ed il difetto di motivazione sul diniego delle attenuanti
generiche ed il complessivo trattamento sanzionatorio. Il giudice di merito avrebbe dovuto
valorizzare l’incensuratezza degli imputati , considerato peraltro che il fatto era stato
commesso prima della riforma introdotta dalla legge 125 del 2008;
2.3. La erronea applicazione della legge e la mancanza di motivazione sulla concessione della
provvisionale e la sua entità.
2.4. per il responsabile civile ILVA sono stati svolti motivi sovrapponibili a quelli degli imputati
in punto di responsabilità.
CONSIDERATO in DIRITTO
1. I ricorsi sono infondati e devono essere rigettati.
2. Ha osservato la corte di merito nel ricostruire l’incidente, che :
– il giorno dei fatti si era verificata un’avaria alla linea elettrica aerea del carro distributore
traslante sul piano di carico delle batterie coke 5-6;
– come manutentore elettrico era intervenuto il Pomes insieme al collega di lavoro Romano
Carmelo;
– l’intervento doveva avvenire proprio nei pressi si una delle candele di sfogo del gas e durante
la manutenzione entrambi gli operai avevano inalato del gas;

RITENUTO in FATTO

- la fuoriuscita si era verificata perché la valvola a saracinesca non si era completamente
chiusa, come pure la valvola corrispondente alla candela di sfogo;
– tali circostanza erano state acclarate in modo certo, tanto vero che, successivamente al fatto,
chiuse le valvole, non fuoriusciva più gas;
– dall’accertamento dell’ispettorato del lavoro era emerso che nella pratica operativa standard,
nella sequenza delle operazioni, non era previsto di eseguire il controllo di totale assenza di
gas;
– la posizione dei terminali di scarico in atmosfera delle candele non favoriva un agevole e
sicuro controllo dell’assenza di gas;
il Di Maggio e Gallitelli avevano posto in essere una condotta omissiva, per non avere
garantito un’adeguata gestione e controllo delle batterie 3,4,5,6 con riferimento alle candele di
sfogo del gas “Afo”; infatti i terminali non erano facilmente accessibili per i controlli; inoltre la
pratica operativa standard non prevedeva il materiale controllo della assenza di fuoriuscita di
gas durante le operazioni di manutenzione; di tale omissioni dovevano rispondere, per le
rispettive qualità, i predetti due imputati;
– quanto allo Iannuzzi, non aveva controllato nel corso di una precedente manutenzione nel
dicembre 2007, che le due valvole fossero state chiuse completamente, così contribuendo a
determinare il successivo incidente.
In ragione di tali valutazioni, la corte di merito confermava le condanne.
3. Sulla base di tale ricostruzione dell’incidente, correttamente il giudice di merito ha
riconosciuto la presenza nei fatti della responsabilità degli imputati.
I profili di inidoneità degli impianti e della pratica operativa standard, infatti, chiamano in
causa gli imputati Di Maggio e Gallitelli i quali, per le rispettive qualità, ricoprivano una
posizione di garanzia a protezione del rischio che si è poi concretizzato.
Quanto allo Iannuzzi, l’istruttoria ha consentito di accertare che si deve al precedente
intervento della sua squadra il mancato controllo della chiusura delle valvole e della presenza
di gas.
Né può attribuirsi ad un comportamento negligente della persona offesa la causa dell’incidente.
Infatti, non solo l’operazione di manutenzione era stata svolta secondo le prassi aziendali, ma
come questa Corte ha più volte ribadito, in materia di infortuni sul lavoro, la condotta incauta
del lavoratore infortunato non assurge a causa sopravvenuta da sola sufficiente a produrre
l’evento quando sia comunque riconducibile all’area di rischio propria della lavorazione svolta:
in tal senso il datore di lavoro, i dirigenti ed i preposti sono esonerati da responsabilità solo
quando il comportamento del lavoratore, e le sue conseguenze, presentino i caratteri
dell’eccezionalità, dell’abnormità, dell’esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo e alle
direttive di organizzazione ricevute (ex plurimis, Cass.4, n. 21587\07, ric. Pelosi, rv. 236721).
Nel caso di specie, come correttamente segnalato nella sentenza di merito, il Pomes ha patito
l’infortunio mentre svolgeva la sua ordinaria attività di lavoro, in condizioni di non di sicurezza,
per la oggettiva situazione di rischio a cui era esposto per la segnalata omissione del rispetto
di norme di prevenzione infortuni. Ne consegue la infondatezza del motivo di impugnazione.
4. In ordine alla censura relativa al diniego delle attenuanti generiche, è insegnamento di
questa Corte che “La sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai fini dell’art. 62-bis cod.
pen. è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata
sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, non sindacabile in sede di legittimità,
purchè non contraddittoria e congruamente motivata, neppure quando difetti di uno specifico
apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell’interesse dell’imputato”
[Cass. Sez. 6, Sentenza n. 42688 del 24/09/2008 Ud. (dep. 14/11/2008), Caridi, Rv. 242419;
Cass. Sez. 6, Sentenza n. 7707 del 04/12/2003 Ud. (dep. 23/02/2004), Anaclerio, Rv.
229768; Cass. Sez. 5, Sentenza n. 6771 del 22/04/1981 Ud. (dep. 09/07/1981), Brunelli, Rv.
149699].
Nel caso di specie il giudice di merito, nel negare le attenuanti, ha richiamato la oggettiva
gravità del fatto; pertanto, la coerenza e logicità della motivazione sul punto, la rende
insindacabile in questa sede.
Quanto alla determinazione della misura della pena, la sua fissazione tra il minimo e il
massimo edittale rientra nell’ampio potere discrezionale del giudice di merito, il quale assolve il
suo compito anche se abbia valutato globalmente gli elementi indicati nell’articolo 133 c.p..
Anzi, non è neppure necessaria una specifica motivazione tutte le volte in cui la scelta del

giudice risulta, come nel caso di specie, contenuta in una fascia bassa rispetto alla pena
edittale (cfr. ex plurimis Cass. IV, 20 settembre 2004, Nuciforo, RV 230278).

Alla luce delle considerazioni svolte, si impone il rigetto dei ricorsi.
Segue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese
processuali e di quelle in favore della parte civile, che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Condanna altresì i ricorrenti stessi, in solido, a rimborsare alla parte civile le spese da questa
sostenute per il presente giudizio che liquida in complessivi euro 2.500,00= oltre accessori
come per legge.
Così deciso in Roma il 10 aprile 2015
Il Consigli e estens re

5. Quanto, infine, alla liquidazione della provvisionale, va ricordato il consolidato orientamento
di questa Corte, secondo il quale “Il provvedimento con il quale il giudice di merito, nel
pronunciare condanna generica al risarcimento del danno, assegna alla parte civile una somma
da imputarsi nella liquidazione definitiva non è impugnabile per cassazione, in quanto per sua
natura insuscettibile di passare in giudicato e destinato ad essere travolto dall’effettiva
liquidazione dell’integrale risarcimento” [Cass. Sez. U, Sentenza n. 2246 del 19/12/1990 Ud.
(dep. 19/02/1991), Rv. 186722 Cass. Sez. 2, Sentenza n. 49016 del 06/11/2014 Ud. (dep.
25/11/2014), Rv. 261054; Cass. Sez. 6, Sentenza n. 50746 del 14/10/2014 Ud. (dep.
03/12/2014), Rv. 261536].

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