Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38330 del 21/05/2013


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 38330 Anno 2013
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: SARNO GIULIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
TEDESCO RAFFAELE N. IL 04/09/1961
avverso l’ordinanza n. 103/2012 CORTE APPELLO di SALERNO, del
27/02/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 21/05/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GIULIO SARNO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per e C.).52.->■>-•-“■3s…w.l.e-y-u:
(

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 21/05/2013

La corte di appello di Salerno, con l’ordinanza in epigrafe, ha dichiarato in data 27 febbraio
2012 inammissibile l’impugnazione proposta da Tedesco Raffaele avverso la sentenza emessa
nei suoi confronti dal tribunale di Nocera Inferiore per i reati di cui agli articoli 44 lettera b), 64
– 71, 65 – 72, 93 – 95 d.p.r. 380/ 01 e 110 del codice penale per la realizzazione di un
fabbricato in zona sismica senza permesso di costruire e senza le ulteriori necessarie
autorizzazioni, ritenendola generica .
La corte di merito ha ritenuto generica l’impugnazione con cui il ricorrente faceva valere
l’omessa notifica al difensore del decreto di citazione a giudizio e dell’avviso ex articolo 415
bis del codice di procedura penale nonchè la mancanza di prova sulla responsabilità per i reati
contestati sostenendo che il giudice di primo grado avrebbe erroneamente desunto la
colpevolezza sulla base della sola comproprietà dell’immobile. Il fatto risulta contestato fino al
27 febbraio 2007.
Si duole in questa sede il ricorrente della violazione dell’articolo 581 del codice penale
contestando la ritenuta genericità dei motivi di impugnazione in relazione ad entrambi i profili
dedotti.
Il ricorso è inammissibile.
Vi è contrasto nella giurisprudenza della Corte sulla specificità che deve caratterizzare i motivi
di appello.
Ad un orientamento secondo cui quest’ultima deve essere intesa alla luce del principio del
“favor impugnationis”, in virtù del quale, in sede di appello, l’esigenza di specificità del motivo
di gravame ben può essere intesa e valutata con minore rigore rispetto al giudizio di
legittimità, avuto riguardo alle peculiarità di quest’ultimo (Sez. 4, Ordinanza n. 48469 del
07/12/2011 Rv. 251934), se ne oppone altro, decisamente più rigoroso, secondo cui i motivi
di appello devono essere specifici allo stesso modo di quanto richiesto per il ricorso in
cassazione e quindi, pur nella libertà della loro formulazione, devono indicare con chiarezza le
ragioni di fatto e di diritto su cui si fondano le censure, al fine di delimitare con precisione
l’oggetto del gravame ed evitare, di conseguenza, impugnazioni generiche o meramente
dilatorie (Sez. 6, Sentenza n. 1770 del 18/12/2012 Rv. 254204).
Proprio la finalità da ultimo indicata induce il Collegio a condividere l’orientamento più
restrittivo, seguito evidentemente anche dalla Corte di appello.
Nella specie la corte di merito ha condivisibilmente ritenuto che le eccezioni di nullità del
decreto di citazione per il giudizio di primo grado e quella derivante dall’omesso avviso ex art.
415 bis cpp avrebbero dovuto essere fondate su deduzioni specifiche in modo da fornire al
decidente tutti i necessari elementi per esplicare il potere-dovere di controllo e che ciò non sia
avvenuto.
Il ragionamento è esente da censure in questa sede.
Premesso che, a quanto è dato rilevare dal ricorso, la pretesa nullità del decreto di citazione
sarebbe riconducibile alla omessa notifica al difensore di una copia per ciascun imputato difeso,
la corte di merito ha chiaramente inteso censurare l’atto di impugnazione in quanto lo stesso
non ricostruiva la situazione fattuale e non indicava né la ragione della ritenuta nullità, né la
tipologia di essa, né se la questione era stata dedotta e decisa dal giudice di primo grado né,
infine, i motivi per i quali non poteva nemmeno ritenersi sanata ove ravvisabile.
Analoghe considerazioni valgono per la mancanza di avviso ex art. 415 bis cpp posto che
secondo un consistente orientamento di questa Corte, essa darebbe luogo unicamente a nullità
relativa.
L’interpretazione più rigorosa rende evidentemente inammissibili anche le censure concernenti
la ritenuta inammissibilità dei motivi di appello sul merito della decisione e, peraltro, il
ricorrente omette di trascriverne quantomeno il contenuto o di allegarne copia per le
necessarie verifiche violando in questo modo anche il principio di autosufficienza del ricorso.
Alla data odierna il reato è prescritto. La prescrizione maturata successivamente alla decisione
di appello, come costantemente affermato da questa Corte, non rileva tuttavia se il ricorso è
inammissibile né il ricorso può essere proposto al fine di far valere unicamente la prescrizione.
In questo senso si sono espresse le Sezioni Unite puntualizzando che l’inammissibilità del
ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di
un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare

Ritenuto in fatto

le cause di non punibilità a norma dell’art. 129 cod. proc. pen. (Sez. U, Sentenza n. 32 del
22/11/2000 Rv. 217266).
A mente dell’art. 616 c.p.p., alla declaratoria dì inammissibilità consegue l’onere delle spese
del procedimento, nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende,
fissata in via equitativa, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro 1000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali,
nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma di euro 1000.
Così deciso, il giorno 21.5.2013

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