Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3833 del 07/01/2015


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 3833 Anno 2015
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: SERRAO EUGENIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
FORACI ANTONIO N. IL 10/01/1964
avverso l’ordinanza n. 74/2013 CORTE APPELLO di MESSINA, del
23/10/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EUGENIA SERRAO;
lette/~ le conclusioni del PG Dott.
Mario Fraticelli, che nella requisitoria scritta ha chiesto che
l’ordinanza impugnata sia annullata con rinvio al giudice
dell’opposizione per nuovo esame;

Data Udienza: 07/01/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Foraci Antonio propone ricorso per cassazione avverso l’ordinanza con la
quale il Presidente della Corte di Appello di Messina, giudicando in sede di
opposizione in materia di patrocinio a spese dello Stato ex art.99 d.P.R. 30
maggio 2002, n.115, la ha rigettata sostenendo che correttamente la Corte di
Appello aveva dichiarato inammissibile l’istanza di ammissione al patrocinio a
spese dei non abbienti dal medesimo presentata. Il giudice adito aveva rilevato

non specificamente autenticata dal difensore, né con le modalità di cui all’art.38,
comma 3, d.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 ed il giudice dell’opposizione ha
rimarcato che il documento d’identità del sottoscrittore, allegato in copia
fotostatica all’istanza, risultava scaduto il 12/09/2010.

2. Il ricorrente censura il provvedimento sul rilievo dell’errore di fatto in cui
è incorso il giudice, allegando copia del documento per dimostrare che, dalla
stampigliatura sul retro del documento, risulti trattarsi di carta d’identità la cui
validità è stata prorogata, ai sensi dell’art.31 decreto-legge 25 giugno 2008,
n.112 (conv. con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n.133), fino al
12/09/2015.

3. Il Procuratore Generale, in persona del dott. Mario Fraticelli, nella sua
requisitoria scritta ha chiesto che l’ordinanza impugnata sia annullata con rinvio
al giudice dell’opposizione per nuovo esame.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. A norma dell’art. 78, comma 2, secondo periodo, d.P.R. 30 maggio 2002,
n.115 la sottoscrizione dell’istanza per l’ammissione al patrocinio a spese dello
Stato «è autenticata dal difensore, ovvero con le modalità di cui all’articolo 38,
comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445».
2.1. Secondo il chiaro disposto di quest’ultima norma, «le istanze e le
dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della
amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono
sottoscritte dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero

2

che l’istanza di ammissione era sottoscritta dall’interessato con sottoscrizione

sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un
documento di identità del sottoscrittore».
2.2. A norma dell’art.3 r.d. 18 giugno 1931, n.773 (T.U. L.P.S.), a decorrere
dal 1 gennaio 1999 sulla carte d’identità deve essere indicata la data di scadenza
e, a seguito della modifica del secondo comma di tale norma ad opera dell’art.31
del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112 (conv. con modificazioni dalla legge 6
agosto 2008, n.133), la carta d’identità ha la durata di dieci anni.

alla quale non può ritenersi scaduta nell’anno 2010 una carta d’identità emessa
nell’anno 2005 in quanto, a norma dell’art.31, comma 2, decreto-legge
n.112/2008, <>, dunque
anche alla carta d’identità del ricorrente.

4. A tale rilievo si deve aggiungere la considerazione che l’art. 78, comma 2,
del citato d.P.R. n.115/2002 prevede solo che l’istanza di ammissione
al patrocinio a spese dello Stato sia sottoscritta dall’interessato a pena di
inammissibilità. V’è dunque un motivo letterale che induce a ritenere che la sola
sottoscrizione sia prevista a pena di inammissibilità, in coerenza con la sanzione
penale prevista dall’art.95 d.P.R. n.115/2002 in caso di falsità od omissioni
concernenti le generalità dell’interessato. Si deve, poi, sottolineare che la ratio
della norma, resa evidente dagli accertamenti che il magistrato può svolgere a
norma dell’art.98 d.P.R. n.115/2002, è quella di fornire all’autorità competente
gli esatti dati anagrafici dell’istante ai fini delle verifiche presso l’anagrafe
tributaria, risultando anche per tale profilo incongrua un’interpretazione della
norma in esame che estenda l’inammissibilità dell’istanza fino a ricornprendervi
l’allegazione di un documento di identità autentico ma scaduto di validità.

5. Consegue alle considerazioni svolte l’annullamento del provvedimento
impugnato, con rinvio all’ufficio che l’ha pronunziato, che dovrà verificare se
l’istanza sia ammissibile alla luce dei criteri interpretativi sopra indicati.

3. Nel provvedimento impugnato risulta, dunque, violata la norma in base

P.Q.M.

Annulla la impugnata ordinanza con rinvio alla Corte di Appello di Messina
per nuovo esame

Così deciso il 7/01/2015

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