Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38329 del 10/07/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 38329 Anno 2018
Presidente: PETRUZZELLIS ANNA
Relatore: CRISCUOLO ANNA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
ALIZZI MAURIZIO nato a BARI il 20/02/1978

avverso la sentenza del 02/06/2017 del TRIBUNALE di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO;

Data Udienza: 10/07/2018

Motivi della decisione
Il difensore di Alizzi Maurizio ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in
epigrafe con la quale il Tribunale di Bari ha applicato all’imputato la pena nella misura
concordata di anni 1 e mesi 2 di reclusione per i reati riuniti di resistenza e lesioni a pubblico
ufficiale.

Il ricorso è inammissibile per genericità, in quanto la contestazione relativa
all’ammissione della costituzione di parte civile è aspecifica, al pari della dedotta carenza di
motivazione della sentenza di patteggiamento, atteso che, secondo il consolidato orientamento di
questa Corte, l’obbligo della motivazione della sentenza non può non essere conformato alla
particolare natura giuridica della sentenza di patteggiamento, cosicché la motivazione può ben
essere sintetica ed a struttura enunciativa né l’imputato può avere interesse a lamentare tale
motivazione, censurandola come insufficiente e sollecitandone una più analitica, dal momento
che la statuizione del giudice coincide esattamente con la volontà pattizia del giudicabile.
Alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione consegue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle
ammende, equitativamente determinata in euro tremila.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso, il 10 luglio 2018

Ne chiede l’annullamento per inosservanza di norme processuali, per avere il giudice
ritenuto legittima la costituzione di parte civile dell’agente di polizia municipale Cafaro
nonostante non fosse chiaro il danno da questi patito, nonché per vizio di motivazione, per essere
la sentenza fondata su un’errata interpretazione degli atti e redatta su un prestampato.

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