Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38328 del 29/11/2012


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 38328 Anno 2013
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: SAVINO MARIAPIA GAETANA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
LACHHAB ABDELHADI N. IL 01/01/1983
OKWUBA CHUKWUDI STEPHEN N. IL 27/09/1960
avverso la sentenza n. 523/2012 GIP TRIBUNALE di FERRARA, del
01/03/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 29/11/2012 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. MARIAPIA GAETANA SAVINQ,
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.7V(
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 29/11/2012

Ritenuto in fatto e diritto
Con sentenza emessa in data 1 marzo 2012 il GIP presso il Tribunale di Ferrara, in accoglimento
della richiesta avanzata dalle parti, pronunciava sentenza di applicazione della pena ex art. 444
c.p.p. nei confronti di Okwuba Chukwudi Stephen e di Lachhab Abdelhadi in relazione al reato di
cui agli arti. 81 cpv. c.p. e 73 DPR 309/90. In particolare con la contestata continuazione,

di anni 2 e mesi 10 di reclusione ed euro 14 mila di multa. Applicava invece a Lachab Abdelhadi la
pena finale di anni tre di reclusione ed euro 14 mila di multa, unificati i reati in continuazione,
esclusa la contestata recidiva, riconosciute le attenuanti generiche e diminuita la pena per il rito.
Condannava entrambi gli imputati al pagamento delle spese processuali.
Avverso tale pronuncia ha proposto personalmente ricorso per Cassazione Okwuba Chukwudi
lamentando inosservanza della legge processuale penale in relazione al disposto dell’art. 129 c.p.p..
Ha inoltre interposto ricorso per cassazione il difensore di Lachhab Abdelhadi deducendo
violazione di legge e carenza della motivazione in relazione all’art. 129 c.p.p. In particolare secondo
i ricorrenti la sentenza impugnata non reca una alcuna disanima quanto alla sussistenza di eventuali
cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p.
Premesso che in data 4 settembre 2012 Okwuba Chukwudi ha effettuato rinuncia al ricorso per
cassazione, entrambi i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili stante l’eccessiva genericità e
la manifesta infondatezza dei motivi addotti.
Difatti, come è noto, in caso di patteggiamento, la sentenza che recepisce l’accordo fra le parti deve
considerarsi sufficientemente motivata qualora contenga una succinta descrizione del fatto
(deducibile dal capo d’imputazione), l’affermazione della correttezza della qualificazione giuridica
di esso, il richiamo all’art. 129 c.p.p. per escludere la ricorrenza di alcuna delle ipotesi ivi previste e
la verifica della congruità della pena patteggiata ai fini e nei limiti di cui all’art. 27 Cost. ( ex pluris
Sez. IV, n. 34494/2006). Orbene sotto questo profilo la sentenza impugnata appare ineccepibile in
quanto la stessa, contrariamente a quanto affermato dalla difesa, precisa come dagli atti contenuti
nel fascicolo del PM — ordinanza cautelare emessa nei confronti degli imputati dal GIP di Ferrara
nonché verbali delle intercettazioni, delle perquisizioni e dei sequestri effettuati — emergano
elementi tali da escludere la sussistenza di cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p.

riconosciute le attenuanti generiche e diminuita la pena per il rito applicava a Okwuba la pena finale

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, in data 29 novembre 2012.

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