Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38327 del 08/09/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 6 Num. 38327 Anno 2015
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: MOGINI STEFANO

ORDINANZA
Sul ricorso straordinario per errore materiale o di fatto proposto da
DI BRITA GIOVANNI, nato a Foggia il 10.6.1974
avverso la sentenza n. 50652 emessa dalla Seconda Sezione Penale della Corte di
Cassazione in data 18.11.2014;
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del consigliere Stefano Mogini.

Ritenuto in fatto

1. Di Brita Giovanni propone, ai sensi dell’art. 625-bis c.p.p., ricorso straordinario
avverso la sentenza in epigrafe, con la quale la Seconda Sezione Penale di questa Corte ha
dichiarato inammissibile il ricorso proposto dallo stesso ricorrente avverso la sentenza n.
359/2014 pronunciata dalla Corte d’Appello di Brescia 1’11.2.2014.

2. Il ricorrente lamenta, chiedendone la correzione, l’errore di fatto in cui sarebbe
incorsa questa Corte nel ritenere tardiva la manifestazione della volontà dello stesso ricorrente
di comparire dinanzi alla Corte d’Appello di Brescia per l’udienza fissata il giorno 11.2.2014.
Contrariamente all’assunto, fatto proprio da questa Corte nella sentenza oggetto del presente
ricorso, secondo il quale la comunicazione alla Corte territoriale sarebbe avvenuta il giorno

Data Udienza: 08/09/2015

r

stesso dell’udienza, il ricorrente aveva già da tempo comunicato alla Corte territoriale la sua
volontà di presenziare a detta udienza, tanto che, alla vigilia ed in vista dell’udienza stessa, era
stato tradotto, con mezzi consoni al suo stato di salute (ambulanza con ausilio di personale
paramedico) dal carcere di Napoli, ove si trovava detenuto, alla casa circondariale San Vittore
di Milano. Il lamentato errore di fatto avrebbe prodotto l’ingiustificato rigetto del primo motivo
del ricorso proposto avverso la citata sentenza della Corte d’Appello di Brescia, che il ricorrente
chiede sia annullata, con o senza rinvio, da questa Corte.

3. La richiesta per la correzione dell’errore di fatto proposta dal ricorrente ai sensi
dell’art. 625-bis c.p.p. è manifestamente infondata e va quindi dichiarata inammissibile. La
sentenza oggetto di ricorso straordinario motiva infatti chiaramente la ritenuta inammissibilità
del ricorso proposto in quella sede dal Di Brita avverso la sentenza pronunciata nei suoi
confronti 1’11.2.2014 dalla Corte d’Appello di Brescia, non tanto con l’intempestività della
comunicazione da lui trasmessa alla Corte territoriale il giorno stesso dell’udienza, bensì con il
fatto che l’imputato, con la stessa comunicazione trasmessa a mezzo fax al giudice del
dibattimento, ha rinunciato espressamente a presenziare al dibattimento, non intendendo
essere trasferito a Brescia dal carcere di San Vittore con i mezzi ordinari, come disposto, del
tutto legittimamente e a seguito della pertinente valutazione clinica, dal medico del
penitenziario milanese, anziché con quelli (autoambulanza e assistenza paramedica) utilizzati il
giorno precedente per la sua traduzione dal carcere di Napoli a Milano.
All’evidenza inesistente deve pertanto ritenersi l’errore di fatto, in cui sarebbe incorsa questa
Corte, lamentato dal ricorrente.
All’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 c.p.p.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma l’8 settembre 2015.

Considerato in diritto

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA