Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38325 del 10/07/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 38325 Anno 2018
Presidente: PETRUZZELLIS ANNA
Relatore: CRISCUOLO ANNA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
GOUGUA SAMIR nato il 20/04/1978

avverso la sentenza del 24/11/2017 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO;

Data Udienza: 10/07/2018

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Motivi della decisione

Ne chiede l’annullamento per erronea applicazione della legge penale con riferimento alla
circostanza aggravante dell’art. 612 cod. pen. in quanto la stessa sentenza precisa che le
espressioni minatorie furono pronunciate dall’imputato, mentre si trovava ristretto nella camera
di sicurezza della Questura, cosicché anche gli operanti percepirono le stesse come mere
esternazioni, non gravi: pertanto, l’esclusione dell’aggravante rende improcedibile il reato per
difetto di querela.
Il ricorso è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza, in quanto propone una
lettura alternativa del fatto, già esclusa dai giudici di merito con motivazione completa e più che
adeguata.
Pur riqualificando il fatto in termini più lievi dell’originaria contestazione, i giudici di
appello hanno correttamente ritenuto gravi le minacce di morte rivolte agli operanti, non solo per
la reiterazione delle stesse, quanto per la particolare intensità dell’intenzione di attuarle (“lo
giuro”) e l’atteggiamento feroce ed aggressivo, descritto dagli operanti.
Alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione consegue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle
ammende, equitativamente determinata in euro tremila.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso, il 10 luglio 2018

Il difensore di Gougua Samir ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe
con la quale la Corte di appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza emessa il 4
novembre 2015 dal Tribunale di Bologna, ha riqualificato il fatto ai sensi dell’art. 612 ultimo
comma, 61 n. 10 cod. pen. e ha rideterminato la pena inflitta in mesi 4 di reclusione. •

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