Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38323 del 10/07/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 38323 Anno 2018
Presidente: PETRUZZELLIS ANNA
Relatore: CRISCUOLO ANNA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
OULD RABIA EL MAROUFI nato a M’ZANZA SETTAT( MAROCCO) il 01/04/1968

avverso la sentenza del 13/10/2017 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO;

Data Udienza: 10/07/2018

Motivi della decisione

Ne chiede l’annullamento per: 1) manifesta illogicità della motivazione in relazione al
reato di oltraggio per mancanza dell’elemento oggettivo della presenza di più persone, essendo
emersa la presenza soltanto di una testimone, mentre delle altre persone affacciate alle finestre
nulla è dato sapere, non essendo sufficiente che il fatto avvenga in un luogo pubblico,
potenzialmente abitato: vi è quindi, un travisamento della prova; 2) erronea applicazione dell’art.
341 bis cod. pen., in quanto si è ritenuto sufficiente per la configurabilità del reato che l’offesa
fosse potenzialmente percepibile, dovendo essere realmente percepite; 3) erronea applicazione
della legge penale in relazione alla qualifica di pubblico ufficiale riconosciuta alla d.ssa Anfossi
in servizio presso il PS di Pavullo, in quanto la violenza esercitata nei confronti del sanitario non
era diretta ad ostacolare un atto d’ufficio, avendo la stessa chiarito che l’accertamento necessitava
del consenso dell’imputato, cosicché la condotta poteva integrare al più il reato di lesioni o di
violenza privata; 4) manifesta illogicità della motivazione sul punto, avendo la stessa Corte di
appello ritenuto che la d.ssa aveva tenuto fermo l’imputato al fine di evitare che si ribaltasse con
la barella, così escludendo la finalità di influire su un atto di ufficio.
Il ricorso è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza, in quanto ripropone
censure già dedotte e disattese dai giudici di appello con motivazione completa, puntuale e priva
di illogicità.
In primo luogo, sono del tutto infondate le censure relative alla mancanza di più persone,
quale elemento tipico della fattispecie ed alla necessità che le espressioni offensive siano
effettivamente percepite da terzi.
I giudici hanno ricostruito compiutamente il fatto e dato atto della presenza di più
persone, affacciatesi ai balconi, oltre quelle presenti in strada, attirate dalle urla del ricorrente,
secondo le dichiarazioni dell’agente Levanti e del teste Benedetti, che smentivano la
prospettazione difensiva: pertanto, del tutto correttamente la presenza di più persone è stata
desunta dalle dichiarazioni di uno degli operanti e dalla circostanza che il fatto avvenne sulla
pubblica via, essendo irrilevante la mancata identificazione dei presenti e sufficiente la
potenziale percezione delle offese per ritenere integrato il reato.
Contrariamente all’assunto del ricorrente, va ribadito che, ai fini della configurabilità del
reato di oltraggio di cui all’art. 341-bis cod. pen., è sufficiente che le espressioni offensive rivolte
al pubblico ufficiale possano essere udite dai presenti, poiché già questa potenzialità costituisce
un aggravio psicologico che può compromettere la sua prestazione, disturbandolo mentre compie
un atto del suo ufficio, facendogli avvertire condizioni avverse, per lui e per la P.A. di cui fa
parte, e ulteriori rispetto a quelle ordinarie (v. da ultimo Sez. 6, n. 19010 del 28/03/2017,
Trombetta, Rv. 269828), il necessario requisito della pubblicità postula imprescindibilmente che
le condizioni di tempo e di luogo delineino una “concreta possibilità”, che le frasi oltraggiose
siano udite da soggetti terzi rispetto ai pubblici ufficiali attinti dalle offese.
Parimenti inammissibili per manifesta infondatezza sono gli altri due motivi, essendo
pacifica la qualifica di incaricato di pubblico servizio della d.ssa Anfossi, medico del 118 il cui
intervento era stato richiesto dallo stesso ricorrente, che addirittura l’aveva aggredita,
afferrandole e torcendole le dita, procurandole lesioni certificate in atti, non solo per opporsi agli
accertamenti, ma anche a qualsiasi cura e tenendo un comportamento violento, tentando di
gettarsi a terra e farsi male, creando caos e turbando il funzionamento del servizio del P.S.,
integrante il reato contestato.

Il difensore di Ould Rabia El Maroufi ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in
epigrafe con la quale la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza emessa il 5 luglio
2016 dal Tribunale di Bologna, che aveva dichiarato l’imputato colpevole dei reati riuniti di cui
agli artt. 336, 341 bis cod. pen. e 186 comma 7 e 187 comma 8 cds e lo aveva condannato alla
pena di anni 1 e mesi 2 di reclusione.

Alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione consegue la coudanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della lalka delle
ammende, equitativamente determinata in euro tremila.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso, il 10 luglio 2018

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