Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38322 del 10/07/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 38322 Anno 2018
Presidente: PETRUZZELLIS ANNA
Relatore: CRISCUOLO ANNA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
FADOUNI REDA nato il 20/06/1987

avverso la sentenza del 20/02/2018 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO;

Data Udienza: 10/07/2018

Motivi della decisione

Ne chiede l’annullamento per: 1) violazione dell’art. 131 bis cod. pen. e manifesta
illogicità della motivazione, in quanto la particolare tenuità del fatto è stata erroneamente negata
con riferimento ai precedenti dell’imputato, di cui due successivi ai fatti, e non ai parametri
oggettivi della condotta; peraltro, neppure la continuazione è ostativa al riconoscimento
dell’istituto, la resistenza è consistita solo in spinte e l’oltraggio in una sola parola offensiva; 2)
violazione dell’art. 62 bis cod. pen. per essere state negate le attenuanti generiche pur in presenza
di una episodio non grave.

Il ricorso è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza, in quanto ripropone
censure già dedotte e disattese dai giudici di appello con motivazione completa e priva di
illogicità.
A differenza di quanto deduce il ricorrente, i giudici di appello non hanno escluso la
particolare tenuità del fatto solo in ragione dei precedenti dell’imputato, pur valorizzati per la
specificità, ma soprattutto, in ragione delle connotazioni oggettive del fatto, in quanto la
resistenza opposta dall’imputato, in stato di ebbrezza, aveva richiesto l’intervento di ben due
agenti ed era finalizzata ad opporsi strenuamente al controllo per evitare la perquisizione (
l’imputato era infatti, in possesso di due pezzi di hashish); inoltre, la gratuità delle offese e la
valutazione complessiva del fatto non consentivano di ritenere minimale l’offesa arrecata ai beni
giuridici protetti dalle norme incriminatrici.
Parimenti inammissibile per genericità è il motivo relativo al diniego delle attenuanti
generiche, ampiamente giustificato dal rilievo attribuito alle connotazioni del fatto ed alle
modalità della condotta nonché ai precedenti dell’imputato, ritenuti ostativi.
Alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione consegue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle
ammende, equitativamente determinata in euro tremila.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso, il 10 luglio 2018

Il difensore di Fadouni Reda ha proposto ricorso avverso la sentenza•indicata in epigrafe
con la quale la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza emessa il 15 ottobre 2015
dal Tribunale di Bologna, che aveva dichiarato l’imputato colpevole dei reati di cui all’art. 337 e
341 bis cod. pen. e lo aveva condannato alla pena di mesi 7 di reclusione con il riconoscimento
della continuazione tra i reati.

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