Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38320 del 14/07/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 6 Num. 38320 Anno 2015
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: CARCANO DOMENICO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MALARA ANTONIO MARCO N. IL 20/09/1976
avverso l’ordinanza n. 2008/2014 TRIB. LIBERTA’ di REGGIO
CALABRIA, del 10/01/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DOMENICO
CARCANO;
4,W/sentite le conclusioni del PG Dott.
oea etA sepirt4
t‘Wildw-À-‘.411A.1,11;
ZA1

i

Udit i difens

Avv.;

sroM

‘Pz,c”.41 .0
ceeg 0,4-toV1/4. .°312A-4-t.

(«e.itt51

Data Udienza: 14/07/2015

1

Ritenuto in fatto
1.11 Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di giudice del riesame avverso i
provvedimenti de libertate, ha confermato l’ordinanza di custodia cautelare in carcere dì
Antonio Marco Malara per partecipazione ad associazione di stampo mafioso denominata
Indrangheta e, in particolare, nell’ambito delle due articolazioni territoriali “De StefanoTega no”.

e le due cosche attualmente operanti nel c.d. locale di Archi” di Reggio Calabria, delinea
anzitutto il quadro indiziario a carico di Malara, essenzialmente fondato sulle dichiarazioni dei
collaboratori di giustizia, che definiscono Malara appartenente alla cosca “De StefanoTegano”, con il preciso ruolo di far veicolare i “pizzini”tra gli associati della c.d. “Giostra delle
imbasciate”.
Risulta dalle convergenti dichiarazioni di Moio e Villani che Malara svolgeva il proprio ruolo
dal c.d “banco dei Meloni” di via Pentimele, gestito dalla famiglia Malara.
Le dichiarazioni dei collaboratori trovano, per il giudice del riesame, preciso riscontro
nell’esito dell’attività di investigativa, dalla quale è emerso che Antonio Malara presso il “banco
dei Meloni” incontra gli altri associati Polimeni Carmine e Giungo Andrea. Vi è un “fascicolo
brogliaccio” di video sorveglianza dal quale risultano i periodici incontri di Malara e l’attivismo
dello stesso nella veicolazione delle notizie ricevute. Il tutto è descritto nell’ordinanza di
riesame che giunge, proprio in base a tali univoci elementi, alla conclusione che risulta
evidente la messa a disposizione di Malara ad essere funzionale agli interessi della cosca di
appartenenza e al “governo della latitanza di Giovanni Tegano”, svolgendo tale attività nel
periodo appunto in cui Tegano era latitante, inviando notizie e informazioni ai vari associati.
Malara si è prodigato, con la propria intermediazione a favorire ì contatti tra Andrea
Giungo, Giovanni Pellicano, Carmine Pellicani, quest’ultimo esponente dì spicco della cosca
Tegano e incaricato di gestire gli interessi illeciti e le relazioni con il capo latitante Giovanni
Tegano e gli altri associati
Per il giudice del riesame, le condotte di Antonio Malara dimostrano la sua partecipazione
all’associazione mediante un ruolo significativo per una cosca mafiosa in un periodo in cui il
capo cosca non ha agibilità per assicurarsi i contatti con gli altri associati
1.2. Quanto alle esigenze cautelari, oltre alla specifica pericolosità, non vi sono elementi
dai quali risulti la rescissione dal vincolo associativo.
2. A fronte di tale decisione la difesa del ricorrente deduce:
– la violazione di legge nonché la mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della
motivazione in relazione all’ art. 273, comma 1 e 1 bis c.p.p. e all’art. 416 bis c.p.
Non vi sono elementi che possano costituire indizi grave che possano far affermare che
Malara abbia fatto parte dell’associazione di carattere mafioso; indizi che devono essere tali da
avere la capacità di storicizzare le condotte e rendere concreta l’accusa.

Il Tribunale, descritto e valutato il contesto storico-territoriale nel cui ambito si inseriscono

2
Si riportano in ricorso le pronunce di questa Corte sul valore da attribuire alle dichiarazioni
dei collaboratori di giustizia, tra i quali vi è la convergenza di chiamate su punti significativi e
non generici.
La motivazione fa emergere la violazione di legge oltre che la manifesta illogicità delle
conclusioni cui si pervenuti.
Vi è una palese violazione dell’art.192, comma 2, c.p.p. sul carattere che debbono avere
gli indizi, quanto a precisione e concordanza.

contatti tra gli associati non sono altro che conclusioni congetturali, non essendoci concretezza
sulle finalità di tali condotte e se le stesse possano essere funzionati alla commissione dei
reati. Si tratta di fatti di estrema genericità che impediscono di individuare concreti contenuti.
Non è neanche precisato in quali termini la condotta di Malara abbia favorito la latitanza di
Tegano.
Non vi alcuna motivazione su tale punto e il Tribunale non chiarisce le ragioni per le quali il
fatto non integri il reato di procurata inosservanza della pena con l’aggravante prevista dall’art.
7 I. n.203 del 1991.
Il ricorrente riporta molteplici pronunce di questa Corte sul tema della gravità indizia e
sulle condotte di partecipazione all’associazione mafiosa che non danno riscontro giuridico alla
ricostruzione operata dal giudice cautelare e dal Tribunale del riesame che ne ha condiviso le
conclusioni.
Considerato in diritto
1.11 ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza nonché per essere le censure
dirette esclusivamente volte a ottenere una rilettura delle risultanze processuali e un
rivalutazione della consistenza indiziaria e delle circostanze poste dal giudice cautelare a
fondamento dell’ordinanza cautelare, condivise e fatte proprie dal giudice del riesame.
Peraltro, il ricorso è generico, poiché riporta i contenuti di alcune pronunce di questa Corte
senza collegarli a specifiche situazioni ravvisabili nell’ordinanza impugnata.
Unica posizione che si assume è quella di proporre una diversa qualificazione giudica alle
condotte descritte nell’ordinanza impugnata. In particolare, si ritiene che il Tribunale non
chiarisce le ragioni per le quali i fatti non integrino il reato di procurata inosservanza della pena
con l’aggravante prevista dall’art. 7 I. n.203 del 1991.
Al riguardo, per il giudice del riesame, l’ipotesi accusatoria descrive le condotte che
integrano la partecipazione di Malara all’associazione e tra queste, oltre quelle della
veicolazione delle notizie degli associati, vi è il “governo della latitanza di Giovanni Tegano”,
svolgendo tale attività nel periodo appunto in cui Tegano era latitante con l’invio di notizie e
informazioni ai vari associati, in tal modo svolgendo attività funzionati gli interessi della cosca
di appartenenza. Allo stato, dunque, tale condotta è considerata, in termini inequivoci,
elemento che dimostra la partecipazione di Malara all’associazione.

Nel caso concreto, gli incontri, i “pizzini” e la trasmissione dì messaggi per assicurare i

Nell’ordinanza impugnata, invece, vi è un articolata giustificazione sulle determinazione
assunte, attraverso un’accurata e specifica descrizione e analisi degli elementi acquisiti nel
corso dell’attività di indagine e riconduce la condotta di Antonio Marco Malara nell’ambito della
partecipazione ad associazione mafiosa.
Vi è un ampia e coerente motivazione che rende non ammesso alcun sindacato in sede di
legittimità.
Come noto, infatti, il controllo di legittimità sulla motivazione delle ordinanze in tema di

rispondenza delle argomentazioni poste a fondamento della decisione impugnata alle
acquisizioni processuali, provvedendosi così a una rilettura degli elementi di fatto, atteso che
la relativa valutazione é riservata in via esclusiva al giudice del merito.
Valutazione, come è avvenuto nella concreta fattispecie, da effettuare attraverso una
specifica descrizione degli indizi e una loro compiuta elaborazione volta a dimostrare la
capacità di giustificazione dei fatti posti a fondamento della ipotesi d’accusa.
Del resto, la valutazione della gravità indiziarla – avvenendo nel contesto incidentale del
procedimento de libertate

e, quindi, allo stato degli atti, cioè sulla base di materiale

conoscitivo ancora in itinere – deve essere orientata ad acquisire non la certezza, ma la
elevata probabilità di colpevolezza dell’indagato.
3.Quanto al profilo delle esigenze cautelari, la motivazione dà conto, in termini sintetici,
dell’operatività del terzo comma dell’art.275 c.p.p..
2.Completezza e coerenza della motivazione, in tale contesto valutativo, rendono dunque
inammissibile il sindacato richiesto a questa Corte di legittimità.
Il ricorso è dunque inammissibile e, a norma dell’art.616 c.p.p., il ricorrente va
condannato, oltre che al pagamento delle spese processuali, a versare una somma, che si
ritiene equo determinare in € 1.000,00 in favore della cassa delle ammende, non ricorrendo le
condizioni richieste dalla sentenza della Corte costituzionale 13 giugno 2000, n.186.
P.Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e al versamento di € 1000,00 in favore della cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per
gli adempimenti di cui all’art.94, comma 1 ter, att. c.p.p.
Così decis ‘n Roma, il 14 luglio 2015

procedimenti incidentali relativi alla libertà personale non può riguardare la verifica della

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA