Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3832 del 09/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 3832 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: IZZO FAUSTO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
VERDERAME CARMINE N. IL 17/02/1984
ESPOSITO PIERFRANCESCO N. IL 03/02/1980
GIGLIO SALVATORE N. IL *08/1984
STABILE AGOSTINO N. IL 28/10/1991
avverso la sentenza n. 1829/2012 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
28/09/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FAUSTO IZZO;

Data Udienza: 09/10/2013

OSSERVA
1. Con la sentenza indicata in epigrafe veniva confermata la pronuncia di condanna di
Verdemare Carmine, Esposito Pierfrancesco, Giglio Salvatore e Stabile
Agostino, per il reato di cui all’art. 73 T.U. 309 del 1990 (acc. in Napoli il 20\12\2010).

3. I ricorsi sono inammissibili.
Invero le censure formulate sono manifestamente infondate ai sensi dell’art. 606, co.
3 0 , c.p.p. e fondate su motivi non specifici.
Quanto al lamentato difetto di motivazione in relazione alla condanna, va ricordato
che con consolidato orientamento, questa Corte ha avuto modo di precisare che “È
inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che ripropongono le stesse
ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi
considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, invero, dev’essere
apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la
mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e
quelle poste a fondamento dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le
esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a
mente dell’art. 591 comma 1 lett. c), all’inammissibilità” (Cass. IV, 5191\2000, imp.
Barone, rv. 216473).
Nel caso di specie, dalla semplice lettura dei motivi di ricorso si evince la assoluta
assenza di specificità.
Quanto all’invocata attenuante, va ricordato che questa Corte ha più volte ribadito che
la diminuente del fatto di lieve entità deve essere individuata in base ad un’operazione
interpretativa che consenta di rapportare in modo razionale la pena al fatto, tenendo
conto del criterio di ragionevolezza derivante dall’art. 3 Cost., che impone – tanto al
legislatore quanto all’interprete – la proporzione tra la quantità e la qualità della pena
e l’offensività del fatto (Cass. VI, 4194\95, imp. Salmi Ben, rv. 200797).
Nel caso di specie il giudice di merito, con congrua motivazione, ha evidenziato come
il fatto non poteva qualificarsi di lieve entità tenuto conto che gli imputati hanno svolto
l’attività di spaccio in concorso ed in modo organizzato, con ripartizione dei ruoli e la
presenza di vedette per dare l’allarme in caso di avvistamento della Polizia.
Tale valutazione della corte distrettuale è esente da censure, tenuto conto degli
orientamenti di questa Corte regolatrice la quale ha affermato che “In tema di
sostanze stupefacenti deve escludersi la sussistenza dell’attenuante del fatto di lieve
entità nel caso di attività di spaccio che si sia svolta in modo continuativo e sia stata
organizzata professionalmente, con l’impiego di mezzi (sia pure rudimentali) e con
assegnazione di ruoli sia pure fungibili” (Cass. Sez. 6, Sentenza n. 11389 del 29/09/1993
Ud. (dep. 14/12/1993), Rv. 196755).
Si tratta di una considerazione ampiamente giustificativa del diniego della

concessione, che le censure det,ricorrent‘non valgono a scalfire.
4. Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento
delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende,
non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 1000,00 (mille/00) a titolo di
sanzione pecuniaria.

1

2. Propongono ricorso per cassazione gli imputati lamentando la erronea applicazione
della legge penale e la insufficienza della motivazione in ordine alla pronuncia di
condanna ed al mancato riconoscimento dell’attenuante del fatto di lieve entità.

P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibili il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle
spese del procedimento e, ciascuno, della somma di euro 1000,00 (mille/00) in favore
della Cassa delle ammende
Così deciso in Roma il 9 ottobre 2013

Il Consigliere estensore

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