Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38314 del 10/07/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 38314 Anno 2018
Presidente: PETRUZZELLIS ANNA
Relatore: CRISCUOLO ANNA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
IVONE GIOVANNA nato a NAPOLI il 17/09/1983

avverso la sentenza del 17/05/2017 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO;

Data Udienza: 10/07/2018

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Motivi della decisione

Ne chiede l’annullamento per violazione degli artt. 62 cod. proc. pen. nonché degli artt.
62 bis e 133 cod. pen. e mancanza di motivazione sul punto, in quanto l’affermazione di
responsabilità e l’identificazione dell’imputata sono state fondate sulle dichiarazioni rese
dall’imputata alla p.g. inutilizzabili, ritenute, invece, utilizzabili dalla Corte di appello, in quanto
rese da persona non indagata né imputata; la Corte di appello non ha tenuto conto che il
comportamento era conseguenza dello stato di ansia e preoccupazione per le condizioni di salute
del compagno né ha valutato l’effettivo disvalore del fatto per adeguare il trattamento
sanzionatorio, invero eccessivo, laddove una approfondita valutazione di tutti gli aspetti del fatto
avrebbero dovuto incidere sulla determinazione della pena.
Il ricorso è inammissibile per genericità, in quanto ripropone censure già vagliate e
motivatamente disattese dalla Corte di appello, che, a differenza di quanto dedotto nel ricorso, ha
fondato la decisione sulle dichiarazioni del teste Martinelli Domenico, sopraggiunto presso il
P.S. su richiesta dei sanitari, il quale aveva incrociato l’imputata all’uscita del pronto soccorso
insieme ad un uomo, che si lamentava di non essere stata curata dai sanitari. Con argomentazione
corretta hanno ritenuto utilizzabili le dichiarazioni del poliziotto, non solo perché questi aveva
riferito quanto dichiarato dalla Ivone al di fuori del procedimento, non ancora instaurato a carico
della stessa, ma perché aventi ad oggetto un fatto caduto sotto la sua percezione ovvero
l’allontanamento della donna dal pronto soccorso insieme ad un uomo e le frasi pronunciate dalla
donna nella circostanza.
Coerentemente i giudici hanno desunto la certa identificazione dell’imputata, quale
autrice dell’aggressione ai sanitari, dall’immediato intervento dei poliziotti, ai quali la guardia
giurata, che aveva assistito alla scena, aveva indicato proprio le due persone che si stavano
allontanando come quelle cui si riferiva la richiesta; hanno inoltre, tenuto conto della circostanza,
confermata da altro teste, che i sanitari erano impegnati a trattare un’urgenza e che in quel
contesto nessun altro paziente si era lamentato dell’operato dei sanitari.
Parimenti inammissibile per genericita e il motivo relativo al trattamento sanzionatorio ed
al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, giustificato dal rilievo preponderante
attribuito alla gravità del fatto, alla futilità del motivo dell’aggressione diretta ai sanitari,
colpevoli, secondo l’imputata, di non aver prestato le cure richieste al compagno, sebbene non
urgenti né praticabili in un contesto di altre emergenze da affrontare, nonché dalla negativa
personalità dell’imputata, gravata da un precedente: elementi ritenuti ostativi ad un
ridimensionamento della pena inflitta, ritenuta congrua e proporzionata al fatto.
Alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione consegue la condanna della
ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle
ammende, equitativamente determinata in euro tremila.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso, il 10 luglio 2018

Il difensore di Ivone Giovanna ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in
epigrafe con la quale la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza emessa il 12 ottobre
2012 dal Tribunale di Napoli, che aveva dichiarato l’imputata colpevole del reato di cui agli artt.
81, 336 cod. pen. e l’aveva condannata alla pena di 6 mesi di reclusione.

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