Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38312 del 10/07/2018
Penale Ord. Sez. 7 Num. 38312 Anno 2018
Presidente: PETRUZZELLIS ANNA
Relatore: CRISCUOLO ANNA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
RAGGI GIUSEPPE nato a NAPOLI il 24/10/1971
avverso la sentenza del 27/04/2017 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO;
Data Udienza: 10/07/2018
Motivi della decisione
Ne chiede l’annullamento per violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione,
in quanto la condotta non integrava il reato di evasione per mancanza dell’elemento psicologico e
le prove raccolte non erano idonee a fondare un giudizio di responsabilità per mancanza di
gravità, precisione e concordanza.
Il ricorso è inammissibile per genericità, in quanto censura in modo aspecifico
l’affermazione di responsabilità, peraltro non contestata nell’appello (circoscritto al solo profilo
sanzionatorio), senza confrontarsi minimamente con le argomentazioni lineari ed esaustive dei
giudici di appello, che hanno correttamente ritenuto integrato il reato di evasione per la
consapevole violazione del divieto di allontanamento dal luogo di detenzione, non scriminato
dalla circostanza addotta dal ricorrente, non integrante alcuna situazione di urgenza e di
indilazionabile necessità.
Alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione consegue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle
ammende, equitativamente determinata in euro tremila.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso, il 10 luglio 2018
Raggi Giuseppe ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale
la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza emessa il 7 ottobre 2013 dal Tribunale di
Napoli, che, all’esito di giudizio abbreviato, lo aveva dichiarato colpevole del reato di evasione e
lo aveva condannato alla pena di 1 anno, 1 mese e 10 giorni di reclusione, ritenuta la recidiva e
con la diminuente di rito.