Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38311 del 21/06/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 38311 Anno 2013
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: SARNO GIULIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DI MARTINO FABIO GIOACCHINO N. IL 18/06/1976
GIUFFRIDA ORIANA RITA N. IL 22/05/1978
avverso la sentenza n. 130/2012 CORTE APPELLO di
CALTANISSETTA, del 09/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIULIO SARNO;

Data Udienza: 21/06/2013

Di Martino Fabio e Giuffrida OrittnekRita propongono ricorso per cassazione avverso la sentenza
in epigrafe con la quale la corte d’appello di Caltanissetta ha confermato quella del tribunale
della medesima città che aveva condannato gli imputati per il reato di cui agli articoli 110, 349
del codice penale poiché, in concorso tra loro, con condotta consistita nell’accedere unicamente
ai loro figli all’interno dell’alloggio popolare di proprietà dell’Istituto autonomo delle case
popolari della provincia di Caltanissetta, violavano i sigilli apposti sullo stesso per ordine
dell’autorità, trattandosi immobile già sottoposto sequestro preventivo.
Deducono in questa sede i ricorrenti la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della
motivazione evidenziando come dalla testimonianza del maresciallo dei carabinieri intervenuto,
era emerso che non vi erano segni di effrazione o di asportazione traumatica dei sigilli e che
ciò doveva indurre a ritenere che entrambi erano in possesso delle chiavi al momento
dell’ingresso dell’abitazione e non avevano quindi asportato i sigilli.
Deducono inoltre il vizio di motivazione in ordine alla richiesta applicazione nel massimo delle
attenuanti generiche sul minimo edittale della pena.
Il ricorso è inammissibile in quanto articolato su censure di merito avverso la decisione che
correttamente e logicamente motiva condanna con il rilievo che vi erano ben tre su cartelli
indicanti i sigilli apposti la stessa mattina dell’accertamento e che uno di essi, con la scritta
locale sottoposto sequestro penale, era stato rinvenuto sul piano della cucina all’interno
dell’alloggio. Corretta è la motivazione anche in ordine al trattamento sanzionatorio, né in
questa sede in presenza di adeguata e logica motivazione sono ammissibili censure che
attengono al merito della valutazione su entrambi i profili dedotti.
A mente dell’art. 616 c.p.p., alla declaratoria di inammissibilità consegue l’onere delle spese
del procedimento, nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende,
fissata in via equitativa, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro 1000 per ciascuno
dei ricorrenti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali,
nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma di euro 1.000
ciascuno.
Così deciso, il giorno 21.6.2013

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