Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38310 del 24/06/2015


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 38310 Anno 2015
Presidente: MILO NICOLA
Relatore: CARCANO DOMENICO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PRI VITERA GIUSEPPE MARCO N. IL 30/03/1971
avverso l’ordinanza n. 105/2015 TRIB. LIBERTA’ di CATANIA, del
02/03/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DOMENICO
CARCANO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. 140.4 ■Adu
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Uditi di7ensor Avv.;

Data Udienza: 24/06/2015

1
Ritenuto in fatto
1.Con ordinanza 2 marzo 2015, il Tribunale di Catania, in funzione di giudice dell’appello
cautelare de libertate, ha parzialmente accolto l’impugnazione proposta dal pubblico contro il
diniego da parte del giudice per le indagini preliminari di applicazione di misure cautelari nei
confronti di Giuseppe Marco Privitera t arrestato in flagranza di lesioni aggravate e resistenza a
pubblico ufficiale, applicando la misura dell’obbligo di presentazione giornaliera all’ufficio di
polizia, anziché quella la misura degli arresti domiciliari ab origine richiesta.

anzi potrebbe confermare un concreto pericolo di reiterazione di comportamenti violenti,
tenuto anche conto delle modalità dell’azione.
Modalità dell’azione che, nel nostro caso, derhano una particolare aggressività di Privitera,
per avere proseguito a usare violenza nei confronti dell’ispettore di polizia nonostante fosse
caduto per terra e nell’impossibilità di opporre ogni reazione.
Il giudice d’appello, rispetto alle diverse valutazioni del giudice per le indagini preliminari,
ritiene giustìficata dagli elementi dianzi descritti una misura meno afflittiva di quella richiesta
dal Pubblico ministero adeguata comunque a evitare pericolo di reiterazione.
2. Il ricorrente, dopo avere descritto la vicenda cautelare, deduce:
– violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art.274 lett. c) c.p.p..
Per il ricorrente, l’ampia confessione di Privitera è elemento decisivo per escludere ogni
pericolo di reiterazione, contestando che le lesioni riportate dall’ispettore di polizia siano state
cagionate da colpi infetti da un oggetto contundente.
La confessione e l’assenza di precedenti

di procedimenti pendenti, per la difesa,

esclude ogni pericolo di reiterazione. La pericolosità non può essere dimostrata dalla sola
gravità del fatto o dalla condotta, bensì da elementi diversi che complessivamente valutati
dimostrino inclinazione all’aggressività.
Considerato in diritto

1.11 ricorso è manifestamente infondato.
Specificità, concretezza e attualità delle esigenze cautelari costituiscono ormai elementi di
valutazione incontrovertibili che la Corte costituzionale ha ritenuto essere irrinunciabile dovere
del giudice descrivere e valutare, escludendo ogni automatismo collegato al titolo dei reati per i
quali la custodia è disposta, tranne per ipotesi tassative di “presunzione”, peraltro non assoluta
(Corte. cost. 21 luglio 2010, n. 265; 12 maggio 2011, n. 164; 22 luglio 2011 n.131; 2012 n.
110)
Ne discende che il giudice, sia nel momento in cui è chiamato a emettere la misura che
in quello in cui è chiamato di riesaminare la correttezza dell’ordinanza emessa ovvero in questa
sede disporre in accoglimento dell’appello del pubblico ministero, deve sempre esprimersi con
specifico riferimento al caso concreto e, anzitutto, valutare se ricorrano le condizioni per
adottare la misura richiesta sulla base di specifici elementi concreti e attuali.

Per il giudice d’appello l’occasionalità della condotta non solo non esclude di per sé, ma

2
Le valutazioni espresse nell’ordinanza impugnata si fondano su specifiche, concrete e
argomentatì riferimenti alla “gravità” delle condotte e alle modalità dell’azione dalla quale
emergono significativi elementi che possono concretizzare il pericolo di rkazione.
In narrativa, sono state poste in rilevo le ragioni per le quali il Tribunale si è espresso per
la concretezza e adeguatezza della misura applicata, senza sviluppare argomenti congetturali,
bensì collegati alle modalità delle condotte realizzate che sono inequivoco indicdi reiterazione.
Peraltro, rispetto agli specifici argomenti posti a fondamento della decisione adottata, le

e volte esclusivamente a ottenere una rilettura delle risultanze processuali e un rivalutazione
delle circostanze a fondamento della decisione adottata.
2. In conclusione, completezza e coerenza della motivazione, in tale contesto valutativo,
rendono manifestamente infondate le censure proposte.
Il ricorso è, dunque, inammissibile e, a norma dell’art.616 c.p.p, il ricorrente va
condannato, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una
somma, che si ritiene equo determinare in euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende,
non sussistendo le condizioni richieste dalla sentenza della Corte costituzionale 13 giugno
2000, n.186.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e a quello della somma di euro 1000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 28 reg. esec. c.p.p.
Così deciso in Roma, 24 giugno 2015

DEPOSITATO N CANCELLERIA,

censure si caratterizzano per genericità dei contenuti e si rilevano essere meramente assertive

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