Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38310 del 21/06/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 38310 Anno 2013
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: RAMACCI LUCA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GENUALDI SALVATORE N. IL 26/06/1964
SPECIALE PIETRA N. IL 12/05/1964
avverso la sentenza n. 329/2008 TRIBUNALE di TERMINI IMERESE,
del 10/04/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA RAMACCI;

Data Udienza: 21/06/2013

– che il Tribunale di Termini Imerese in composizione monocratica con sentenza del 10.4.2012 ha
affermato la responsabilità penale di GENUALDI Salvatore e SPECIALE Pietra per i reati di cui
agli articoli 64,65,71,72,83,93,95 d.P.R. 380\01 (realizzazione di un manufatto in cemento armato di
mq 25 — acc. l’ 1.2.2007);
— che avverso detta sentenza hanno proposto congiuntamente appello gli imputati, convertito in
ricorso per cassazione, deducendo che il giudice avrebbe dovuto dichiarare l’improcedibilità per
intervenuta sanatoria, come aveva fatto per la violazione di cui all’art. 44 d.P.R. 380\01, anche per i
residui reati;
— che l’efficacia estintiva della sanatoria produce effetti, come è noto, esclusivamente riguardo alle
violazioni urbanistiche. Pare quasi superfluo ricordare, a tale proposito, quanto evidenziato da
questa Suprema Corte (Sez. III, n. 12476 16 novembre 1995 ed altre succ. conf.) uniformandosi ad
altre decisioni precedenti, ricordando che “in materia di violazione della normativa urbanistica,
l’estinzione delle contravvenzioni a seguito di rilascio di concessione in sanatoria opera solo in
ordine al reato urbanistico per il quale la concessione stessa è prevista. Ne consegue che, se con il
reato urbanistico concorrono altri reati di diversa natura, come la violazione della normativa
antisismica o della normativa sulle opere in cemento armato, tali ultimi reali non possono ritenersi
— che il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile e alla declaratoria di
inammissibilità — non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa dei ricorrenti (Corte Cost.
7-13 giugno 2000, n. 186) — segue l’onere delle spese del procedimento, nonché quello del
versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata, di euro
1.000,00
— che l’inammissibilità del ricorso per cassazione preclude ogni possibilità sia di far valere sia di
rilevare di ufficio, ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen., l’estinzione del reato per prescrizione, pur
maturata in data anteriore alla pronunzia della sentenza di appello, ma non dedotta né rilevata da
quel giudice (SS.UU. n. 23428, 22 giugno 2005)

P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento
e della somma di euro 1.000,00 (mille/00) ciascuno alla Cassa delle ammende.
Così deliberato in ROMA, nella camera di consiglio del 21/6/2013

Ritenuto:

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