Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38310 del 10/07/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 38310 Anno 2018
Presidente: PETRUZZELLIS ANNA
Relatore: CRISCUOLO ANNA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
AMIRANTE CIRO nato a NAPOLI il 08/09/1973

avverso la sentenza del 05/04/2017 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO;

Data Udienza: 10/07/2018

Motivi della decisione
Il difensore di Amirante Ciro ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in
epigrafe con la quale la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza emessa il 17 ottobre
novembre 2010 dal Tribunale di Napoli, che aveva dichiarato l’imputato colpevole del reato di
evasione e lo aveva condannato, riconosciute attenuanti generiche, alla pena mesi 4 di
reclusione.

Il ricorso è inammissibile per assoluta genericità, in quanto il motivo dedotto è del tutto
aspecifico e non corrispondente alla contestazione di un unico reato di evasione; peraltro, i
giudici hanno dato atto che la pena, applicata nel minimo edittale, con disapplicazione della
recidiva contestata e riconoscimento delle attenuanti generiche nella massima estensione, non era
suscettibile di ulteriori riduzioni, risultando del tutto congrua e proporzionata all’entità del fatto
ed al comportamento dell’imputato, che aveva ammesso l’addebito.
Alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione consegue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle
ammende, equitativamente determinata in euro tremila.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso, il 10 luglio 2018
11 consigliere
ensore
Anna Cris elo

r

Il Presidente
nna Petruzzellis

Ne chiede l’annullamento per violazione di legge in relazione al calcolo della pena, che
sarebbe errato in quanto, pur escludendo l’aumento per la continuazione, si è pervenuti ad una
pena più alta.

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