Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3831 del 17/12/2014


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 3831 Anno 2015
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: ZOSO LIANA MARIA TERESA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
ALLIANZ SPA
avverso il provvedimento n. 7430/2012 CORTE APPELLO di ROMA,
del 29/09/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LIANA MARIA TERESA
ZOSO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. ft oj

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Data Udienza: 17/12/2014

RITENUTO IN FATTO

La corte di appello di Roma, con sentenza pronunciata il 27 giugno 2013 nel procedimento per
omicidio colposo a carico di Cerritelli Valterino e Pennelli Marcello, condannava Allianz
Assicurazioni S.p.A., in solido con Cerritelli Valterino, al risarcimento dei danni patiti dalle
costituite parti civili da liquidarsi in separata sede ed a corrispondere alle medesime parti civili
una provvisionale immediatamente esecutiva di euro 200.000,00.

S.p.A. sostenendo che l’ingente provvisionale disposta dalla corte d’appello, tenuto conto che
le parti civili erano cinque e che, quindi, essa ammontava a 1 milione di euro, superava il
massimale contrattualmente pattuito in euro 500.000. Inoltre era intervenuto il fallimento della
società Sidertek, il cui legale rappresentante aveva stipulato il contratto assicurativo con
Allianz S.p.A., e, poiché ai sensi dell’articolo 82 della legge fallimentare il fallimento non
scioglieva il confetto di assicurazione contro i danni, la somma avrebbe dovuto essere versata
OLA-.
alla curatela. Da,zierivava che le parti civili sarebbero state soddisfatte in moneta fallimentare
e la compagnia assicuratrice, in tale situazione, correva il rischio di dover pagare due volte per
lo stesso sinistro. In data 1.12.2014 il difensore della ricorrente depositava mremoria
esplicativa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rileva la corte che il ricorso è inammissibile, tenuto conto del condivisibile e consolidato
indirizzo interpretativo delineatosi nella giurisprudenza della corte di legittimità secondo cui “le
questioni concernenti le statuizioni relative alla provvisionale non sono deducibili in sede di
legittimità ( Sez. 4, n. 34791 del 23/06/2010, Mazzarnurro, Rv. 248348 ; Sez. 2, 20 giugno
2003, Lucarelli, RV. 226454).
Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorrente (Corte Cost., sent. 7-13
giugno 2000, n. 186), consegue la condanna del ricorrente medesimo al pagamento delle
spese processuali e di una somma, che congruamente si determina in mille euro, in favore
della cassa delle ammende.

P. Q. M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro 1000,00 in favore della cassa delle ammende.
Il Consigliere estensore

Il Presidente

Liana Maria Teresa Zoso

Gaetanino Zecca

Avverso la sentenza della corte d’appello proponeva ricorso per cassazione Allianz Assicurazioni

CORTE SUPREMA DI CASSUCtE
IV Seztens Perste.

DEPO3IT:- T3 IN CANCELLERIA

t:i 13

2, 7

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