Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3831 del 09/10/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3831 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: ESPOSITO LUCIA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
SAGGIOMO SHARON N. IL 03/07/1984
avverso la sentenza n. 1997/2012 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
09/07/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO;
Data Udienza: 09/10/2013
OSSERVA LA CORTE
-Rilevato che la Corte d’Appello di Napoli confermava la sentenza del giudice di primo grado
che aveva ritenuto l’imputata responsabile per il reato di detenzione illecita di sostanza
stupefacente;
-Rilevato che l’imputato proponeva ricorso per cassazione avverso detta decisione, deducendo
vizio motivazionale in relazione all’applicazione degli artt. 62 bis e 133 c.p.;
elementi sui quali si fondano le censure svolte, è manifestamente infondato, poiché la Corte
territoriale ha adeguatamente motivato riguardo alle ragioni che hanno determinato la
negazione delle generiche e la determinazione del trattamento sanzionatorio (precedenti penali
e condotta processuale di parziale ammissione dei fatti);
-Ritenuto, pertanto, che il ricorso è inammissibile e che da ciò consegue la condanna
dell’istante al pagamento delle spese processuali e, non emergendo ragioni di esonero, della
sanzione pecuniaria ex art.616 C.P.P.
P. Q. M.
La Corte di Cassazione VII° Sezione Penale dichiara inammissibile il ricorso e condanna la
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore
della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 9/10/2013
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-Ritenuto che il motivo fatto valere, oltre che generico per mancata indicazione specifica degli