Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38309 del 21/06/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 38309 Anno 2013
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: LOMBARDI ALFREDO MARIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CANGIANI GIANCARLO N. IL 18/11/1946
avverso la sentenza n. 6637/2007 GIP TRIBUNALE di LATINA, del
20/05/2010
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALFREDO MARIA
LOMBARDI;

Data Udienza: 21/06/2013

Ritenuto:
– che il G.I.P. del Tribunale di Latina con sentenza del 20/05/2010 ha dichiarato Cangiani Giancarlo
colpevole del reato di cui agli art. 17, comma 1 lett. a), e 22 della L. n. 281/1963, a lui ascritto per
avere posto in vendita farina di mais contenente aflatossina B l , sostanza pericolosa per la salute
degli animali e per l’uomo, in quantità superiore al limite consentito, condannandolo alla pena di E

– che il giudice di merito ha valorizzato, ai fini dell’affermazione di responsabilità, il complessivo
materiale probatorio acquisito agli atti processuali;
– che avverso detta sentenza ha proposto appello, trasmesso a questa Suprema Corte ai sensi
dell’art. 568, ultimo comma, c.p.p., l’imputato, deducendo carenza di prove in ordine alla
pericolosità della citata sostanza ed alla ascrivibilità del fatto all’imputato, nonché l’eccessività
della pena inflitta;
– che le censure concernenti l’accertamento di fatto e l’attribuzione dello stesso alla persona
dell’imputato non sono proponibili nel giudizio di legittimità, quando la struttura razionale della
decisione sia sorretta, come nella specie, da logico e coerente apparato argomentativo, esteso a tutti
gli elementi offerti dal processo, e il ricorrente si limiti sostanzialmente a sollecitare la rilettura del
quadro probatorio e, con essa, il riesame nel merito della sentenza impugnata, anche in punto di
dosimetria della pena;
– che il ricorso va dichiarato inammissibile con le conseguenze di legge, tra cui la preclusione per
questa Corte della possibilità di rilevare l’esistenza di cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p.;

P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento, nonché della somma di e 1.000,00 alla cassa delle ammende.
Così deliberato in camera di consiglio il 21.06.2013.

6.000,00 di ammenda;

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