Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38307 del 10/07/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 38307 Anno 2018
Presidente: PETRUZZELLIS ANNA
Relatore: CRISCUOLO ANNA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MILELLA MARCO nato a BARI il 26/04/1987

avverso la sentenza del 14/06/2017 del TRIBUNALE di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO;

Data Udienza: 10/07/2018

Motivi della decisione

.•

IR

Il difensore di Milella Marco ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe
con la quale il Tribunale di Bari ha applicato all’imputato la pena nella misura concordata di 1
anno di reclusione per il reato di evasione, ritenuta la recidiva e con la diminuente per il rito.

Il ricorso è inammissibile per genericità.
Premesso che in tema di patteggiamento, il ricorso per cassazione è proponibile solo nel
caso di pena illegale o per questioni inerenti all’applicazione delle cause di non punibilità di cui
all’art. 129, comma primo, cod. proc. pen., è inammissibile, per genericità, l’impugnazione nella
quale sia stata lamentata la mancata verifica o comunque l’omissione di motivazione in ordine
alla sussistenza di cause di non punibilità, ove la censura non sia accompagnata dalla indicazione
specifica delle ragioni che avrebbero dovuto imporre al giudice l’assoluzione o il
proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 250 del 30/12/2014, dep. 2015,
Barzi, Rv. 261802).
Nel caso di specie non risultano in alcun modo specificate le evidenze, che avrebbero
potuto condurre al proscioglimento dell’imputato, a fronte di una motivazione che ne esclude la
sussistenza in base alle risultanze, puntualmente indicate, del verbale di arresto e delle modalità
della condotta.
Alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione consegue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle
ammende, equitativamente determinata in euro tremila.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso, il 10 luglio 2018

Ne chiede l’annullamento per violazione di legge e vizio di motivazione per avere il
giudice eluso l’obbligo di motivazione, imposto anche in caso di scelta di riti alternativi, in
particolare, il giudice non ha chiarito le ragioni per le quali non poteva pronunciare sentenza di
proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA