Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38304 del 26/05/2015


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 38304 Anno 2015
Presidente: MILO NICOLA
Relatore: DI SALVO EMANUELE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CIMATO ANTONIO N. IL 13/03/1989
avverso l’ordinanza n. 281/2014 TRIB. LIBERTA’ di REGGIO
CALABRIA, del 28/11/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI
SALVO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. 17 4
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Data Udienza: 26/05/2015

1.Cimato Antonio ricorre per cassazione
avverso l’ordinanza del Tribunale del
riesame di Reggio Calabria,
in data 28-11-2014 , che ha confermato il decreto di
sequestro preventivo della ditta individuale “World & Service” e del relativo patrimonio
aziendale, comprensivo dei conti correnti e di tutte le autorizzazioni all’esercizio
dell’attività commerciale, in quanto ritenuti beni pertinenti e strumentali alla
commissione del reato di cui all’art. 416 bis cod. pen.,emesso dal Gip del medesimo
Tribunale , il 30-10-2014.
2.11 ricorrente deduce , con il primo motivo , violazione di legge, poiché nell’ordinanza
impugnata non si fa menzione alcuna della sussistenza di elementi dimostrativi
dell’utilizzo dei locali della azienda sequestrata come base logistica della consorteria in
contestazione. In realtà, si tratta di un’attività imprenditoriale espletata dal ricorrente,
risalente nel tempo e non inquinata da collegamenti criminali di sorta. Ancor meno il
compendio patrimoniale aziendale è avvinto da nesso di pertinenzialità con il reato
contestato all’indagato, quale soggetto ritenuto intraneo alla cosca Cimato- Bellocco,
non essendo stato addotto alcun elemento a sostegno dell’asserto secondo cui la
predetta attività imprenditoriale veniva esercitata grazie ai proventi illecitamente
accumulati dalla consorteria, profilo che non è stato in alcun modo valorizzato neanche
dal primo giudice. Ancor meno vi sono elementi che dimostrino che i commercianti con
i quali si rapportava il ricorrente, nell’esercizio della sua impresa, fossero stati costretti
a intrattenere rapporti economici con lo stesso, a causa del metus derivante
dall’appartenenza del Cimato al sodalizio mafioso. Non è stato neanche dimostrato che
gli utili derivanti dalla predetta attività imprenditoriale fossero nella disponibilità
effettiva, almeno in parte, della cosca di riferimento oppure venissero impiegati per
commettere un qualsiasi reato da ascriversi al programma criminoso del sodalizio. Nè al
ricorrente è stato mosso alcun addebito che sia in qualche modo correlabile
all’acquisizione dei beni di cui è stato disposto il sequestro. Nemmeno è stato
dimostrato che i beni oggetto di apprensione erano provento di una qualsivoglia attività
illecita. I colloqui captati, peraltro tra soggetti terzi rispetto all’odierno ricorrente,
neppure coinvolgevano direttamente il ritenuto effettivo intestatario per conto della
cosca,Cimato Antonio.
Si chiede pertanto annullamento dell’ordinanza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1.0ccorre osservare che il ricorso per cassazione avverso una misura cautelare reale è
ammesso dall’art. 325, comma 1, cod. proc. pen. esclusivamente per violazione di
legge. Costituisce, al riguardo, ius receptum,nella giurisprudenza di questa suprema
Corte,i1 principio secondo il quale nella nozione di “violazione di legge” rientrano la
mancanza assoluta di motivazione e la presenza di una motivazione meramente
apparente, in quanto correlate all’inosservanza di precise norme processuali. Non vi
rientra invece l’illogicità manifesta , la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità
soltanto attraverso lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui alla lett. e) dell’art.
606 cod. proc. pen. (Sez. U. 28-1-2004 n.2, Ferrazzi). Dunque ,ove il ricorso per
cassazione sia limitato alla sola violazione di legge, va esclusa la sindacabilità del vizio
di manifesta illogicità mentre è possibile denunciare il vizio di motivazione apparente,
atteso che, in tal caso, si prospetta la violazione dell’art. 125, comma, 3 cod. proc.
pen., che impone l’obbligo della motivazione dei provvedimenti giurisdizionali (Sez. U.
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RITENUTO IN FATTO

2.Nel caso di specie, l’impianto argomentativo a sostegno del decisum , lungi dal potersi
considerare apparente, si sostanzia in un apparato esplicativo puntuale, coerente, privo
di discrasie logiche , del tutto idoneo a rendere intelligibile l’iter logico-giuridico seguito
dal giudice e perciò a superare lo scrutinio di legittimità, avendo il Tribunale
evidenziato, sulla base delle risultanze dei servizi di appostamento e di controllo
espletati dalla polizia giudiziaria e dell’analisi dei fotogrammi estrapolati dalle
videocamere installate sul piazzale esterno dell’azienda, analiticamente esaminate dal
giudice a quo, che i locali inerenti al predetto esercizio commerciale venivano utilizzati
dai sodali quale base logistica privilegiata, costituendo un vero e proprio quartier
generale dell’associazione Cimato-Bellocco. Tant’è che , in una circostanza, uno degli
accoliti, Malvaso Gregorio, ritenendo erroneamente che la polizia giudiziaria stesse
notificando una misura custodiale nei suoi confronti, andò a nascondersi proprio nei
predetti locali. Gli accertamenti espletati hanno inoltre consentito di appurare che,
sempre nei locali dell’ impresa in esame, venne preparato un carico di droga da
“piazzare” in una località fuori dalla Calabria. Di qui la conclusione formulata dal
Tribunale in merito alla sussistenza del vincolo di pertinenzialità tra i beni assoggettati a
vincolo reale e il delitto di associazione di stampo mafioso, con i connessi reati-fine.
3.Trattasi di motivazione che non può certamente considerarsi apparente,nemmeno
qualora volesse ritenersi che essa non sia immune da censure, sul terreno della
razionalità, potendo , in ipotesi, essere ravvisati, al più, vizi di logicità, irrilevanti in
sede di legittimità, secondo quanto poc’anzi evidenziato,e non un’assenza o
un’apparenza di motivazione. Infatti soltanto la mancanza di qualunque ancoraggio del
discorso giustificativo alle risultanze acquisite e di qualunque riferimento alla specifica
fattispecie in disamina determina il vizio di apparenza della motivazione, ravvisabile
ove il giudice si avvalga di asserzioni del tutto generiche e di carattere apodittico o di
proposizioni prive di effettiva valenza dimostrativa (Cass.n. 24862 del 19-5-2010),
determinando così il venir meno di qualunque supporto argomentativo a sostegno del
decisum (Sez. U. 27-11-2008 n. 3287): ciò che non è riscontrabile nel caso in disamina.
Tanto più che, in tema di sequestro preventivo, il procedimento incidentale che si
svolge dinanzi al tribunale del riesame non può trasformarsi in un accertamento
preventivo della sussistenza del reato, tematica che forma oggetto del procedimento
principale. E’ pertanto preclusa una verifica in concreto della fondatezza della tesi
accusatoria, onde l’accertamento della sussistenza del fumus commissi delicti va
compiuto sotto il profilo della congruità degli elementi rappresentati, che non possono
essere censurati, in punto di fatto, per apprezzarne la coincidenza con le reali risultanze
processuali, ma che vanno valutati così come esposti, al fine di verificare se essi
consentano di sussumere l’ipotesi formulata in quella tipica. Alla giurisdizione compete
quindi il potere- dovere di espletare il controllo di legalità, sia pure nell’ambito delle
indicazioni di fatto offerte dal pubblico ministero, ragion per cui il tribunale non deve
instaurare un processo nel processo ma svolgere l’indispensabile ruolo di garanzia,
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28-5-2003,n. 25080, Pellegrino, Rv. 224611). Quest’ultimo vizio è ravvisabile allorchè
la motivazione sia completamente priva dei requisiti minimi di coerenza e di
completezza, al punto da risultare inidonea a rendere comprensibile l’iter logico seguito
dal giudice di merito, oppure le linee argomentative siano talmente scoordinate da
rendere oscure le ragioni che hanno giustificato il provvedimento. La carenza assoluta
di un riconoscibile apparato argomentativo, qualificabile come inosservanza della
specifica norma processuale che impone, a pena di nullità, l’obbligo di motivazione dei
provvedimenti giurisdizionali , non ha infatti perso l’intrinseca consistenza del vizio di
violazione di legge, differenziandosi pertanto dai difetti logici della motivazione.

4. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile , a norma dell’ad 606 co 3 cod. proc.
pen., con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro mille , determinata secondo equità , in favore della Cassa delle
ammende.

PQM
DICHIARA INAMMISSIBILE IL RICORSO E CONDANNA IL RICORRENTE AL PAGAMENTO DELLE
SPESE PROCESSUALI E DELLA SOMMA DI E. 1.000,00 IN FAVORE DELLA CASSA DELLE
AMMENDE.

Così deciso in Roma , all ‘udienza del 26-5-2015 .

tenendo nel debito conto le contestazioni difensive sull’esistenza della fattispecie
dedotta ed esaminando l’integralità dei presupposti che legittimano il sequestro ( Sez.
U. 20-11-1996, Bassi, Rv. 206657).Correlativamente, la verifica sulle condizioni di
legittimità della misura cautelare, da parte della suprema Corte, deve limitarsi al
controllo della compatibilità tra la fattispecie concreta e la fattispecie legale ipotizzata,
mediante una delibazione prioritaria dell’antigiuridicità penale del fatto (Sez. U. 27-31992 , Midolini , Rv. 191327). Sia in sede di giudizio di riesame, infatti, che in sede di
legittimità, non è consentito verificare la sussistenza del fatto-reato ma solo accertare
se il fatto contestato sia configurabile quale fattispecie astratta di reato, nell’ottica di
sommarietà e di provvisorietà, propria della fase delle indagini preliminari. Ed invero, la
misura cautelare reale attiene a cose alle quali viene attribuito un tasso di pericolosità,
poiché esse si ricollegano alla commissione di un reato,onde la conservazione del
sequestro, volto a limitare la libera disponibilità dell’oggetto, prescinde da qualsiasi
verifica in merito alla fondatezza dell’accusa ( Cass. 23-9-1994, Nigro , Rv. 199471;
Cass. 26-11-1993, Pomicino, Rv. 196629).

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