Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38304 del 21/06/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 38304 Anno 2013
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: GAZZARA SANTI

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MAZZULLA GINO N. IL 09/10/1953
MAZZULLA FRANCO N. IL 29/03/1977
LUCCHETTA FRANCESCO N. IL 09/08/1974
avverso la sentenza n. 1021/2009 CORTE APPELLO di
CATANZARO, del 28/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANTI GAZZARA;

.”

„.

Data Udienza: 21/06/2013

Ritenuto:
– che con la sentenza in epigrafe segnata la Corte di Appello di Catanzaro
ha confermato il decisum reso dal giudice di prime cure, il quale aveva
dichiarato Gino Mazzulla, Franco Mazzulla e Francesco Lucchetta
responsabili dei reati di cui agli artt. 110 cod.pen., 21, co. 1, lett. b), e 30,
perchè si introducevano in territorio ricadente nella Riserva Nazionale
della Diga di Tarsia, dove esercitavano l’arte venatoria, con armi e
munizioni, e venivano trovati in possessori selvaggina; e li aveva
condannati alla pena ritenuta di giustizia;
– che la difesa degli imputati ha proposto autonomi ricorsi per cassazione,
con identici motivi, eccependo vizio di motivazione in punto di ritenuta
responsabilità dei Mazzulla e del Lucchetta;
– che il vaglio di legittimità, a cui è stata sottoposta l’impugnata pronuncia,
permette di ritenere logica e corretta la argomentazione motivazionale,
adottata dal decidente in ordine alla sussistenza dei reati contestati e alla
ascrivibilità di essi in capo ai prevenuti, effettuando puntuali richiami alle
emergenze istruttorie ( deposizioni testimoniali degli agenti del Corpo
Forestale Fortino e Perna ), compiutamente valutate;
-che i motivi di annullamento si palesano del tutto generici, in quanto non
specificano le ragioni poste a sostegno delle doglianze in correlazione alle
esplicitazioni del giudice censurato e, quindi, sono da ritenere
inammissibili, ex art. 591, co. 1, lett. c), cod.proc.pen.;
– che, pertanto, i ricorsi vanno dichiarati inammissibili con le conseguenze
di legge;

(

7

co. 1, lett. d), L. 157/92, 81 cpv, 11, co. 3, let. F), e 30, co. 1, L. 394/91,

P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle
spese processuali e ciascuno di essi al versamento della somma di euro

Così deciso in Roma il 21/6/2013.

1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

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