Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38302 del 26/05/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 6 Num. 38302 Anno 2015
Presidente: MILO NICOLA
Relatore: DI SALVO EMANUELE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MARACCI MARCO N. IL 20/01/1956
avverso l’ordinanza n. 33/2014 TRIB. LIBERTA’ di TERAMO, del
04/12/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI
SALVO;
i LO e 4
lege/sentite le conclusioni del PG Dott. e

F;

7– ,t

d7

E

Uditi difensor Avv

/ z‘z 12-

L(

L //7

`rr/qm-i-‘z(*,e
t

tra

7-7 (
-69 [2

(7

ga–

Data Udienza: 26/05/2015

1.Maracci Marco
ricorre per cassazione
avverso l’ordinanza del Tribunale del
riesame di Teramo, in data 4 dicembre 2014, che ha dichiarato inammissibile la
richiesta di riesame del decreto di sequestro preventivo, finalizzato alla confisca per
equivalente, di beni mobili e immobili nella disponibilità del Maracci , per un valore
non superiore all’importo di euro 27.500, corrispondente al prezzo del reato di cui
agli artt. 319 e 321 cod. pen..
2.11 ricorrente deduce , con il primo motivo , violazione degli artt. 178, comma 1,
lett. c), 322, 568 e 591 cod. proc. pen., poiché la circostanza che, in sede di
esecuzione del decreto di sequestro, la Guardia di Finanza abbia aggredito i beni di
un correo non elide l’interesse del ricorrente alla revoca del sequestro, emesso
anche nei suoi confronti, atteso che vi è un interesse a precludere future
aggressioni del proprio patrimonio, che potrebbero esservi nel caso in cui, ad
esempio, il correo, titolare dei beni, dovesse essere prosciolto; oppure nell’ipotesi in
cui i beni sottoposti a vincolo reale dovessero andare distrutti oppure dovesse
accertarsi che il loro valore non è sufficiente a garantire il credito oggetto di
sequestro. Non è quindi sostenibile che l’indagato nei cui confronti sia stato emesso
un decreto di sequestro preventivo, finalizzato alla confisca, eseguito solo su beni di
altro indagato, sia privo dell’interesse, concreto ed attuale, ad impugnare, in
quanto è l’esistenza stessa del vincolo che legittima l’indagato al gravame. E
comunque l’art. 322 cod. proc. pen. indica l’indagato tra i soggetti titolari del potere
d’impugnazione, a tutela del diritto di difesa, in quanto l’indagato ha un interesse
giuridicamente protetto all’accertamento della carenza del fumus delicti, che
costituirebbe altresì il presupposto per una definizione del procedimento in tempi
brevi.
La definizione del procedimento di riesame in termini di inammissibilità ha
determinato altresì l’omesso esame dei motivi addotti al ricorrente.
Si chiede pertanto annullamento dell’ordinanza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è fondato. Come è noto, l’interesse richiesto dall’art. 568, comma 4, cod. proc.
pen. è requisito di ammissibilità di qualsiasi impugnazione ed è correlato agli effetti primari e
sussiste solo se il gravame sia idoneo a
diretti del provvedimento impugnato. Esso
costituire,attraverso l’eliminazione del predetto provvedimento, una situazione pratica più
vantaggiosa per l’impugnante (cfr.,ex plurimis, Cass. Sez. U. 13-12-1995,Timpani, Rv.
203093; Cass. Sez. 1,n. 47496 del 17-10-2003). L’interesse in disamina deve essere concreto,
e cioè mirare a rimuovere l’effettivo pregiudizio che la parte asserisce di aver subìto con il
provvedimento impugnato, ed attuale, dovendo persistere fino al momento della decisione,
affinchè questa possa avere una effettiva incidenza di vantaggio sulla situazione giuridica
devoluta al giudice dell’impugnazione (Sez. U. n.10372 del 27-9-1995 , Serafino ; Sez. U.
n.20 del 20-10-96,Vitale).Concretezza ed attualità sono requisiti coessenziali e indefettibili
dell’interesse ad impugnare (Sez. 6, n. 24637 del 21-4-2012 , Rv. 234734).
2.Nel caso in disamina, non può sostenersi, sulla scorta delle argomentazioni formulate dal
Tribunale, che l’unico interesse ravvisabile, in capo all’impugnante, sia quello, giuridicamente
irrilevante, di ottenere l’astratta affermazione di un principio di diritto o, al più, la mera
verifica della sussistenza del fumus del delitto a lui contestato. Non può infatti negarsi che
l’eventuale accoglimento del gravame, con conseguente eliminazione del decreto di sequestro,
determinerebbe una situazione pratica di vantaggio per l’impugnante. Il decreto di
1

RITENUTO IN FATTO

3.L’ordinanza impugnata va dunque annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti al
Tribunale di Teramo, per la decisione sulla richiesta di riesame.

PQM
ANNULLA SENZA RINVIO L’ORDINANZA IMPUGNATA E DISPONE TRASMETTERSI GLI ATTI AL
TRIBUNALE DI TERAMO PER LA DECISIONE SULLA RICHIESTA DI RIESAME

Così deciso in Roma , all ‘udienza del 26-5-2015 .

sequestro,infatti , pur non eseguito, è tuttora valido ed efficace e non può dunque non
riconoscersi, in capo al ricorrente, l’interesse alla caducazione del predetto atto, suscettibile
di esecuzione in qualsiasi momento, in dipendenza di una delle evenienze prospettate nei
motivi di ricorso, poc’anzi compendiati, o di una qualunque altra circostanza che renda
necessaria l’apprensione dei beni del ricorrente, oggetto del provvedimento di cautela reale. La
nozione processualpenalistica di interesse all’impugnazione va infatti individuata in una
prospettiva utilitaristica, ossia nella finalità, perseguita dal soggetto legittimato, di rimuovere
una situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale e nella
correlativa finalità di conseguire una decisione più favorevole rispetto a quella oggetto del
gravame (Sez. U., n.6624 del 27-10-2011,Marinaj, Rv. 251691). Orbene, come correttamente
osservato nell’impugnazione proposta, la situazione di svantaggio processuale deriva
dall’esistenza stessa del provvedimento di ablazione reale,la quale determina un vulnus nei
confronti della sfera giuridica del ricorrente, a prescindere dalla sua esecuzione, che può
sopravvenire in qualsiasi momento, determinando altresì incertezza nella situazione giuridica
del ricorrente e nell’assetto della sua sfera patrimoniale. Erroneamente pertanto il Tribunale ha
dichiarato inammissibile la richiesta di riesame, per carenza di interesse.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA