Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38302 del 21/06/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 38302 Anno 2013
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: RAMACCI LUCA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ROSANO ENZO N. IL 20/10/1959
avverso la sentenza n. 779/2012 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
30/03/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA RAMACCI;

Data Udienza: 21/06/2013

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento e della somma di euro 1.000,00 (mille/00) alla Cassa delle ammende.
Così deliberato in ROMA, nella camera di consiglio del 21/6/2013

Ritenuto:
che la Corte di appello di Napoli con sentenza del 30/3/2012 ha confermato la sentenza
2/12/2011 del Tribunale di quella città, che aveva affermato la responsabilità penale di
ROSANO Enzo in ordine al delitto di cui all’art. 6, comma 1, lett. d) d.l. 172\08 (illecita
gestione di rifiuti speciali non pericolosi in Napoli 1/12/2011);
— che l’interessato, nel proposto ricorso per cassazione, lamentando l’assenza dell’elemento
psicologico del reato, che risulterebbe comunque non provata, la mancata rinnovazione
dell’istruzione dibattimentale e l’omessa motivazione in punto di mancata conversione della pena
detentiva;
— che il ricorso risulta genericamente formulato e la motivazione della sentenza impugnata,
comunque, appare esauriente e corrispondente alle premesse fattuali acquisite in atti, in quanto
essa esamina tutti gli elementi decisivi a disposizione e fornisce risposte coerenti alle obiezioni
della difesa;
— che la responsabilità dell’imputato è stata ritenuta sulla base dell’arresto in flagranza e
dell’ammissione degli addebiti da parte dell’imputato, il quale ha riconosciuto l’inesistenza di un
valido titolo abilitante all’attività di gestione di rifiuti effettuata. Sulla base di tali riscontri,
ritenuti sufficienti, correttamente la Corte del merito non ha ritenuto di fare ricorso
all’eccezionale istituto della rinnovazione dell’istruzione dibattimentale, provvedendo anche ad
esplicitarne le ragioni sebbene la particolare natura del suddetto istituto processuale non lo
rendesse necessario.
— che la Corte territoriale ha richiamato il giudizio prognostico negativo di non recidività
formulato dal primo giudice;
— che il ricorso, pertanto, va dichiarato inammissibile, poiché generico e munir’estamente
infondato e, a norma dell’art. 616 c.p.p., alla declaratoria di inammissibilità — non potendosi
escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost., 7-13 giugno 2000, n. 186) —
segue l’onere delle spese del procedimento, nonché del versamento, in favore della Cassa delle
ammende, della somma, equitativamente fissata, di euro 1.000.00.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA