Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38301 del 21/06/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 38301 Anno 2013
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: GAZZARA SANTI

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SAVONA VINCENZO N. IL 18/12/1971
SAVORRA MARIA N. IL 07/07/1975
avverso la sentenza n. 8698/2008 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
05/04/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANTI GAZZARA;

Data Udienza: 21/06/2013

Ritenuto:
-che con la sentenz:, in epigrafe segnala la Corte di Appello di Napoli, in
parziale riforma del decisum di prime cure, con cui Vincenzo Savona e
Maria Savorra erano stati dichiarati responsabili del reato ex art. 44, lett.
b), d.P.R. 380/01, di violazioni delle noi rnative sulle edificazioni in c.a. e

nei confronti degli imputati in ordine alle contravvenzioni ad essi ascritte
perché estinte per intervenuta prescrizione; ha rideterminato la pena per
il residuo delitto in mesi 8 di reclusione ed euro 600,00 di multa ciascuno;
-che la difesa dei prevenuti ha proposto ricorso per cassazione,
eccependo la illogicità della motivazione relativamente alla condanna
inflitta alla Savorra

ai mancato riconoscimento dei beneficio ex art. 163

cod.pen. in favore dl Savona;
-che il primo motivo di annullamento è da ritenere inammissibile perchè
generico, in quanto fondato sulle stesse ragioni già discusse e ritenute
infondate dal giudice del gravame. La mancanza di specificità del motivo,
invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come
indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le
ragioni

argoinentate

fondamento

dalla decisione impugnata e quelle poste a

cielia inipugnazione, questa non

potendo ignorare le

esplicitazioni dei giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità,
conducente, ai mente dell’art. 591, co. 1, lett. c),

cod.proc.pen., alla

inammissibilità ex multis Cass. 11/10/Ozi, n. 39598 );
-che, in ogni caso, la argomentazione

motivazionale, adottata dal

decidente in punto di ritenuta responsabilità della imputata per i reati in
contestazione, è logica e corretta, con puntuali richiami alle emergenze
istruttorie ( deposizione del verbalizzante De Martino; verbali di
sequestro );

antisismica, e di violazione di sigilli, ha dichiarato non doversi procedere

-che, del pari, non può trovare accoglimento la censura relativa alla
mancata concessioHe al Savona, della sospensione condizionale della
pena, rilevato che L relativa istanza ìai risulta avanzata con i motivi di
appello;

P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento
delle spese processuali e ciascuno di essi al versamento della somma di
euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma il 21/6/2013.

– che il ricorso va dichiarato inammissibile con le conseguenze di legge;

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