Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3830 del 12/12/2014
Penale Sent. Sez. 4 Num. 3830 Anno 2015
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: CIAMPI FRANCESCO MARIA
SENTENZA
sul ricorso proposto da :
CAPONIO DOMENICO N. IL 09.02.1973 (DECEDUTO)
Avverso la sentenza n. 29234/2008 CORTE DI CASSAZIONE di ROMA, del 16/11/2009;
sentita
la
relazione
fatta
dal
Consigliere
Dott.
Francesco
Maria
sentite le conclusioni del P.G. Dr. Aldo Policastro, di annullamento senza rinvio.
Ciampi;
RITENUTO IN FATTO
1. Attivato dal procuratore generale distrettuale competente per l’esecuzione, il
procuratore generale in sede ha chiesto la correzione della ordinanza deliberata dalla
Settima sezione di questa Corte all’udienza del 16.11.2009 (non ancora depositata),
perché l’imputato Caponio Domenico risulta essere deceduto. La parte pubblica ha
chiesto l’annullamento senza rinvio per essere il reato estinto per morte del reo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
2. Dal certificato di morte in atti risulta confermato l’avvenuto decesso del Caponio prima
che la sentenza fosse deliberata. La dissoluzione del rapporto processuale, conseguente
al decesso dell’imputato, rende inesistente la successiva sentenza, che va pertanto
revocata.
Data Udienza: 12/12/2014
P.Q.M.
revoca l’ordinanza emessa in data 22 settembre 2009 dalla VII sezione di questa Corte
nei confronti di Caponio Domenico e, per l’effetto, annulla senza rinvio la sentenza della
Corte d’Appello di Torino del 14.04.2008 per essere il reato estinto per morte
dell’imputato.
Così deciso nella camera di consiglio del 12 dicembre 2014
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
IL PRESIDENTE
Tale inesistenza va dichiarata non già dal giudice dell’esecuzione (come afferma
l’impropria massima tratta da Sez. 1, sent. 14509 del 5.3 – 2.4.2009, Rv 243147), ma
dallo stesso giudice che ha deliberato la sentenza (Sez. 6, sent. 31410 del 30.4 25.7.2003, Rv 226207; Sez. 6, sent. 1804 del 9.5 – 17.7.1995, Rv. 202825; Sez. 6,
sent. 31299 del 15 – 29.7.2009, Rv 244703). Non sempre infatti il giudice che ha
deliberato la sentenza è anche giudice dell’esecuzione, come chiarito dall’art. 665
c.p.p., commi 2 e 3. Nel caso di specie ne consegue, in particolare, l’attribuzione della
relativa competenza a questa stessa Corte di cassazione piuttosto che al giudice del
merito che pur sarebbe il giudice che svolge le funzioni di giudice dell’esecuzione nel
procedimento (ai sensi del richiamato art. 665 c.p.p., comma 3) e, ciò, nonostante
l’inoppugnabilità dei provvedimenti di questa Corte al di fuori dei casi tassativi previsti
dall’art. 625 bis c.p.p.. Si tratta infatti di rilevare una situazione che esclude il
determinarsi di successivi effetti giuridici di sorta. Del resto, ancora in rito, proprio la
stessa ricordata sentenza 14509/2009 contiene la deliberazione di inesistenza della
precedente pronuncia di cassazione. Revocata la sentenza di questa Corte, va quindi
annullata senza rinvio la sentenza di appello, in ragione della morte dell’imputato
intervenuta dopo la sua deliberazione e prima della deliberazione di questa Corte di
legittimità.