Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 383 del 17/09/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 383 Anno 2014
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: DI SALVO EMANUELE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
HADZOVIC ZAIRA N. IL 18/05/1986
avverso la sentenza n. 5753/2010 CORTE APPELLO di ROMA, del
07/02/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI
SALVO;

Data Udienza: 17/09/2013

OSSERVA
Hadzovic Zaira ricorre per cassazione avverso la sentenza emessa dalla Corte
d’appello di Roma, in data 7-2-13, che ha confermato la pronuncia di primo grado,
con la quale l’imputato è stato condannato per il reato di cui all’art 385 cp.
Il ricorrente deduce ravvisabilità dell’attenuante di cui all’art 385 co 4 cp ed

La censura è manifestamente infondata. Correttamente infatti il giudice a quo ha
richiamato il consolidato principio di diritto secondo il quale l’attenuante in
disamina non può essere correlata al rientro spontaneo nell’abitazione. La pena è
stata determinata nel minimo edittale.
Dalle cadenze motivazionali della sentenza d’appello è dato quindi desumere una
ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata e un corretto inquadramento giuridico
degli stessi , avendo i giudici di secondo grado preso in esame le deduzioni difensive
ed essendo pervenuti alla conferma della sentenza di prime cure attraverso una
disamina completa ed approfondita, in fatto e in diritto, delle risultanze processuali
,dalle quali hanno tratto conseguenze corrette sul piano giuridico.
Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, a norma dell’art 606 co 3 cpp , con
conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della
somma di euro mille, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle
ammende.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma , all ‘udienza del 17-9-13.

eccessività della pena.

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