Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38299 del 06/07/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 38299 Anno 2018
Presidente: DE CRESCIENZO UGO
Relatore: PARDO IGNAZIO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CURCI CARLO nato a BIELLA il 25/07/1961

avverso la sentenza del 10/07/2017 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;

Data Udienza: 06/07/2018

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
La CORTE di APPELLO di TORINO, con sentenza in data 10/07/2017, dichiarava inammissibile
l’appello proposto avverso la sentenza di condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal
TRIBUNALE di VERCELLI, in data 14/07/2015, nei confronti di CURCI CARLO in relazione al reato di
cui alli art. 648 cod.pen..
Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge con
riferimento alla ritenuta responsabilità dell’imputato per il delitto di truffa ed in ordine alla
determinazione della pena.
Il motivo è inammissibile; secondo l’orientamento di questa Corte l’appello, al pari del ricorso per
cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente

enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento

della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell’impugnante, è
direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel

provvedimento impugnato (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268822 ). E nel caso di specie
l’atto di appello non si confrontava con le ragioni argomentative svolte dal giudice di primo grado.

In ogni caso del tutto generico ed inammissibile è anche il proposto ricorso che fa riferimento ad un
reato, quello di truffa, per cui non risulta condannato l’imputato.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della

causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento
della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al
versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende.

Così deciso il 06/07/2018
Il Lonsigliere Este stne
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