Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38297 del 06/07/2018
Penale Ord. Sez. 7 Num. 38297 Anno 2018
Presidente: DE CRESCIENZO UGO
Relatore: PARDO IGNAZIO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
GUEYE TAMSIR MOMAR nato il 06/02/1976
avverso la sentenza del 05/07/2017 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;
Data Udienza: 06/07/2018
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
La CORTE di APPELLO di GENOVA, con sentenza in data 05/07/2017, parzialmente riformando la
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sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di IMPERIA, in data 02/10/2013, nei confronti di GUEYE
TAMSIR MOMAR confermava la condanna in relazione al reato di cui al!’ art. 648 cod.pen..
Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio
di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità.
Il motivo è inammissibile.
Secondo il costante insegnamento di questa Suprema Corte, esula dai poteri della Corte di
cassazione quello di una ‘rilettura’ degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui
valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di
legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle
risultanze processuali (per tutte: Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, riv. 207944; tra le
più recenti: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 – 06/02/2004, Elia, Rv. 229369).
I motivi proposti tendono, appunto, ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante
criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente
da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento fondando l’affermazione di
responsabilità su plurimi elementi tra i quali spicca certamente il rinvenimento dellimputato
all’interno dell’abitazione ove era detenuta la merce contraffatta.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento
della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al
versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende.
Così deciso il 06/07/2018
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