Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38296 del 21/06/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 38296 Anno 2013
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: SARNO GIULIO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
VENERUSO ALESSANDRO N. IL 02/01/1940
avverso la sentenza n. 7720/2008 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
31/05/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIULIO SARNO;
Data Udienza: 21/06/2013
Veneruso Alessandro propone ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe con la
quale la corte di appello di Napoli, previa concessione delle attenuanti generiche ed esclusa la
continuazione e la recidiva, ha rideterminato la pena inflitta per il reato di cui agli articoli 110
del codice penale, 291 bis d.p.r. 43/73 per l’introduzione, l’acquisto e la detenzione nel
territorio dello Stato di kilogrammi 34 di tabacco lavorato estero di contrabbando.
Il tabacco era stato rinvenuto nell’abitazione del ricorrente, all’esito di perquisizione
domiciliare, ed era custodito sotto il letto, sopra l’armadio, sotto il lavabo della cucina ed in un
magazzino adibito a laboratorio di sartoria per ombrelloni.
Deduce in questa sede il ricorrente della mancanza assoluta di motivazione sulla responsabilità
dell’imputato non avendo i giudici di merito risposto sui rilievi formulati nei motivi di appello
ove si era evidenziato che egli al momento dell’intervento non era in possesso delle sigarette e
che la responsabilità era stata dedotta unicamente dalla circostanza che stava parlando con i
coimputati. Si duole inoltre della circostanza che la corte di merito abbia fatto propria una
concezione eccessivamente dilatata della nozione di fragranza di reato e che non vi era alcuna
prova che gli avesse messo consapevolmente a disposizione degli altri imputati la propria
abitazione.
Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato ed articolato su censure di
merito alla valutazione della corte di merito che correttamente e logicamente, invece, ha
ritenuto che le modalità di detenzione del tabacco e la circostanza che quest’ultimo fosse stato
notato mentre parlava con i complici si appalesavano decisive per la declaratoria di
responsabilità.
A mente dell’art. 616 c.p.p., alla declaratoria di inammissibilità consegue l’onere delle spese
del procedimento, nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende,
fissata in via equitativa, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro 500, tenuto conto
della rinuncia.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali,
nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma di euro 500.
Così deciso, il giorno 21.6.2013
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