Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38296 del 06/07/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 38296 Anno 2018
Presidente: DE CRESCIENZO UGO
Relatore: PARDO IGNAZIO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
VIVIANI MARILYN nato a SOAVE il 03/06/1988

avverso la sentenza del 24/10/2017 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;

Data Udienza: 06/07/2018

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

La CORTE di APPELLO di VENEZIA, con sentenza in data 24/10/2017, confermava la condanna alla
pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di PADOVA, in data 25/01/2017, nei confronti
di VIVIANI MARILYN in relazione al reato di cui all’ art. 640 cod.pen..
Propone ricorso per cassazione l’imputata, deducendo i seguenti motivi:
– violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla determinazione della pena;
– violazione di legge e difetto di motivazione con riguardo alla revoca del beneficio della
sospensione condizionale.
Il ricorso è inammissibile perché manifestamente non fondato.
Quanto al primo motivo la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle

diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del

giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi
enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel

giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui
determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del
30/09/2013 – 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che – nel caso di specie – non ricorre. Invero,

una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata, specie in relazione
alle diminuzioni o aumenti per circostanze, è necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga

superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto
dell’impiego dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: ‘pena congrua’, ‘pena
equa’ o ‘congruo aumento’, come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere

(Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596). Principi questi applicabili al caso in esame
in cui è stata irrogata la sanzione finale di mesi 5 di reclusione ed euro 200,00 di multa.

Quanto al secondo motivo, la doglianza non risulta essere stata previamente dedotta come motivo
di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall’art. 606 comma 3 cod. proc.

pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata, che
l’odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell’odierno ricorso, se incompleto o

comunque non corretto. E comunque la revoca della sospensione condizionale è provvedimento non
discrezionale a fronte delle successive condanne.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento
della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al
versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende.

Così deciso il 06/07/2018

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