Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38295 del 06/07/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 38295 Anno 2018
Presidente: DE CRESCIENZO UGO
Relatore: PARDO IGNAZIO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CAMPOPIANO GIANLUCA nato a TREVISO il 12/01/1971

avverso la sentenza del 10/11/2017 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;

Data Udienza: 06/07/2018

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

La CORTE di APPELLO di VENEZIA, con sentenza in data 10/11/2017, confermava la condanna alla
pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di TREVISO, in data 16/09/2016, nei confronti
di CAMPOPIANO GIANLUCA in relazione al reato di cui all’ art. 646 cod.pen..
Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge con
riferimento alla citazione dell’imputato posto che la notificazione effettuata ex art. 161 comma
quarto cod.proc.pen. non conteneva la attestazione della identità dell’atto trasmesso ex art. 148
comma 2 bis cod.proc.pen..
Il motivo è inammissibile perché tardivamente proposto solo con i motivi nuovi di appello sicchè
l’inammissibilità va rilevata in questa sede ex art. 591 comma quarto cod.proc.pen..

Ed infatti va fatta applicazione del principio secondo cui i motivi nuovi di impugnazione devono

essere inerenti ai temi specificati nei capi e punti della decisione investiti dall’impugnazione

principale già presentata, essendo necessaria la sussistenza di una connessione funzionale tra i
motivi nuovi e quelli originari (Sez. 6, n. 45075 del 02/10/2014, Rv. 260666). E nel caso di specie

essendo stato proposto con l’atto di appello principale una sola doglianza relativa alla affermazione

di responsabilità non poteva poi il difensore con i motivi nuovi dedurre questioni attinenti la
legittimità della citazione amezzo PEC al difensore ex art. 161 comma quarto cod.proc.pen. che non
integra comunque una nullità assoluta.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della

causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento
della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al
versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende.

Così deciso il 06/07/2018
Il lonsigliere Eniirore
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