Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38294 del 21/06/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 38294 Anno 2013
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: GAZZARA SANTI

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MOCCIA GAETANO N. IL 02/01/1950
CAPUOZZO PATRIZIA N. IL 23/02/1955
avverso la sentenza n. 5957/2011 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
19/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANTI GAZZARA;

Data Udienza: 21/06/2013

Ritenuto:
-che con la sentenza in epigrafe segnata la Corte di Appello di Napoli ha
confermato la pronuncia resa dal giudice di prime cure, il quale aveva
riconosciuto Gaetano Moccia e Patrizia Capuozzo responsabili del reato di
cui all’art. 44, lett. b), d.P.R. 380/01, di violazione della normativa sulle

imputazione relativa alla contravvenzione ex artt. 93 e 95, d.P.R. 380/01,
li aveva condannati alla pena ritenuta di giustizia;
-che la difesa dei prevenuti ha proposto ricorso per cassazione,
contestando il vizio di motivazione in merito al mancato riconoscimento
in favore del IVioccia del beneficio della sospensione condizionale della
pena; ha eccepito la prescrizione del reato ex art. 349 cod.pen.; ha
contestato la affermata responsabilità della Capuozzo in ordine ai reati
alla stessa ascritti, vista la estraneità della prevenuta alla edificazione
abusiva; ha, altresì, contestato la valutazione delle prove in relazione alla
affermazione di colpevolezza a carico del IVIoccia, in difetto di un corretto
esame della sussistenza del l’esimente dello stato di necessità; ha eccepito
la violazione dell’art. 71, d.P.R. 380/01 e, conseguente insussistenza della
violazione alla normativa sulle edificazioni in c.a.;
-che il vaglio di legittimità, a cui è stata sottoposta la impugnata
pronuncia, permette di rilevare la logicità e la correttezza della
argomentazione motivazionale, adottata dal decidente, in ordine alla
concretizzazione dei reati contestati e alla ascrivibilità di essi in capo ai
prevenuti;
-che, inortre, la Corte territoriale ha fornito compiuto riscontro a tutte le
doglianze formulate con l’atto di appello:

(

edificazioni in c.a. e di violazione di sigilli, e, previa assoluzione dalla

-che tutti i motivi di annullamento, formulati in impugnazione, sono
manifestamente infondati: ad avviso del giudice di merito, a giusta
ragione, il Moccia non è meritevo,e della concessione dell’invocato
beneficio, ex art. 163 cod.pen., in dipendenza della contestata e

responsabilità della Capuozzo per i ceati ascrittile, in quanto non solo
costei era pienamente a conoscenza degli interventi abusivi in corso di
realizzazione, ma avrebbe ricevuto una notevole utilità dalla definizione
degli stessi, sia a livello di disponiLiiità di ulteriori spazi abitativi di cui
usufruire, che a livello economico, determinato dall’ampliamento
dell’immobile preesistente, abitato da lei e dal marito; non è
configurabile la esimente ex art. 51 cod.pen. dello stato di necessità,
invocata dal IVloccia, in quanto, come correttamente ravvisato dalla Corte
di merito, nella specie, non è rinvenibile il requisito della inevitabilità del
pericolo ( Cass. 20/9/2007, n. 41577 ).
Del tutto inconferente è da ritenere I quinto motivo di annullamento, con
il quale si eccepisce la violazione cleAi artt. 64 e 71, d.P.R. 380/01, di cui al
capo b) della imputazione: rilevasi ce l’assoluzione dal reato di violazione
della normativa antisismica, per le . – aEioni specificate in sentenza, non ha
alcuna incidenza sul mancato ott.:., ir.peramento degli adempimenti da
asseverare per le edificazioni in quanto diversi sono gli obblighi
imposti con le rispettive disposizioni normative.
Quindi, il deposito in sanatoria da parte del Moccia degli atti progettuali
presso l’ufficio del Genio Civile, con collaudo statico, a firma dell’ing.
Antonio D’Andrea, valutato positivamente dal giudice di merito,
determinante la assoluzione degli rtputati dal reato di cui all’art. 93,
d.P.R. 380/01, non può avere lo C.(_,Sj efietto sulla contestata violazione
dell’art. 64, co. 2, 3 e 4, citato decreto.

riconosciuta recidiva reiterata specifica; di poi, non può essere esclusa la

-che manifestamente infondata è la eccezione di prescrizione del reato ex
art. 349 cod.pen, in quanto il relativo termine, di anni 7 e mesi 6, verrà a
consumarsi il 15/8/2015;

P. O. IVi.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento
delle spese processuali e ciascuno di essi al versamento in favore della
Cassa delle Ammende della somma di euro 1.000,00.
Così deciso in Roma il 21/6/2013
Il corsigliere estensore

Il Presidente

-che il ricorso va dichiarato inammissibile con le conseguenze di legge;

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