Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38293 del 06/07/2018

Penale Ord. Sez. 7 Num. 38293 Anno 2018
Presidente: DE CRESCIENZO UGO
Relatore: PARDO IGNAZIO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
A.A.

avverso la sentenza del 04/04/2017 della CORTE APPELLO di PERUGIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;

Data Udienza: 06/07/2018

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
La CORTE di APPELLO di PERUGIA, con sentenza in data 04/04/2017, confermava la condanna alla
pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di TERNI, in data 11/05/2016, nei confronti di
A.A. in relazione al reato di cui all’ art. 648 cod.pen..
Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo i seguenti motivi:
– vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità dell’imputato;
– difetto di motivazione con riguardo alla omessa concessione delle attenuanti generiche ed alla
determinazione della pena;
– violazione di legge per mancata declaratoria di prescrizione del reato.
Il ricorso inammissibile perché manifestamente non fondato.

Quanto al primo motivo, la responsabilità risulta affermata tenuto conto dell’accertata, e mai
convincentemente giustificata, disponibilità dei titoli di provenienza furtiva in oggetto (all’evidenza

acquisita fuori dai canali ordinari e legittimi di circolazione) che i giudici di merito con doppia
conforme hanno ritenuto ricevuti dal ricorrente in assenza di qualsiasi concreta possibilità
alternativa.

In tal modo, la Corte di appello si è correttamente conformata – quanto alla qualificazione giuridica

del fatto accertato – al consolidato orientamento di questa Corte (per tutte, Sez. II, n. 29198 del
25/05/2010, Fontanella, rv. 248265), per il quale, ai fini della configurabilità del reato di

ricettazione, la prova dell’elemento soggettivo può essere raggiunta anche sulla base dell’omessa o
non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice

della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede; d’altro canto
(Sez. II, n. 45256 del 22/11/2007, Lapertosa, Rv. 238515), ricorre il dolo di ricettazione nella

forma eventuale quando l’agente ha consapevolmente accettato il rischio che la cosa acquistata o

ricevuta fosse di illecita provenienza, non limitandosi ad una semplice mancanza di diligenza nel
verificare la provenienza della cosa, che invece connota l’ipotesi contravvenzionale dell’acquisto di

cose di sospetta provenienza. Né si richiede all’imputato di provare la provenienza del possesso

delle cose, ma soltanto di fornire una attendibile spiegazione dell’origine del possesso delle cose

medesime, assolvendo non ad onere probatorio, bensì ad un onere di allegazione di elementi, che
potrebbero costituire l’indicazione di un tema di prova per le parti e per i poteri officiosi del giudice,
e che comunque possano essere valutati da parte del giudice di merito secondo i comuni principi del
libero convincimento (in tal senso, Cass. pen., Sez. un., n. 35535 del 12/07/2007, Rv. 236914).

Si è anche, più specificamente, chiarito (da ultimo, Sez. II, n. 22120 del 07/02/2013, Mercuri, Rv.
255929), che chi riceva od acquisti un assegno bancario al di fuori delle regole che ne disciplinano
la circolazione è necessariamente consapevole della sua provenienza illecita.

In relazione al secondo motivo, la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è
giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, facente leva sui precedenti anche
specifici, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv.
242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che
il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in
considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma
è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo
disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n.3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv.
249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244).
La graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le
circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la

esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133
• cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una
nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o
di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 – 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò
che – nel caso di specie – non ricorre. Invero, una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla
quantità di pena irrogata, specie in relazione alle diminuzioni o aumenti per circostanze, è
necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale,
potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell’impiego dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen.
le espressioni del tipo: ‘pena congrua’, ‘pena equa’ o ‘congruo aumento’, come pure il richiamo alla
gravità del reato o alla capacità a delinquere (Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv.
245596)
Quanto al terzo motivo al momento di emissione della sentenza di appello (4 aprile 2017) non era

ancora decorso il termine prorogato di anni 10 dalla data di consumazione dei fatti (12 giugno
2007) previsto ex art. 157 cod.pen. per la maturazione della prescrizione nel reato di ricettazione.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della

causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento
della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al
versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende.

Così deciso il 06/07/2018

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