Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38292 del 06/07/2018
Penale Ord. Sez. 7 Num. 38292 Anno 2018
Presidente: DE CRESCIENZO UGO
Relatore: PARDO IGNAZIO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
ORLANDI GABRIELE nato a MILANO il 02/05/1965
avverso la sentenza del 02/11/2017 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;
Data Udienza: 06/07/2018
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
La CORTE di APPELLO di MILANO, con sentenza in data 02/11/2017, confermava la condanna alla
pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di MILANO, in data 20/07/2016, nei confronti
di ORLANDI GABRIELE in relazione al reato di cui all’ art. 646 cod.pen..
Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo il seguente motivo: vizio di motivazione con
riferimento alla omessa concessione del vincolo della continuazione con altri fatti separatamente
giudicati.
Il motivo è inammissibile. Difatti alcun vizio della motivazione si ravvisa nel caso di specie posto
che la corte di appello, valutati specificamente tutti i fatti commessi dal ricorrente, è giunta alla
conclusione che non si tratta di preordinazione di più reati bensì di vero e proprio sistema di vita
essendo logicamente motivata appare non censurabile nella presente sede di legittimità.
che ricomprende un lungo arco temporale e tale valutazione involgendo aspetti del fatto ed
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento
della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al
versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende.
Così deciso il 06/07/2018