Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38291 del 06/07/2018
Penale Ord. Sez. 7 Num. 38291 Anno 2018
Presidente: DE CRESCIENZO UGO
Relatore: PARDO IGNAZIO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
GRASSI FRANCO AGOSTINO nato a MILANO il 27/02/1940
avverso la sentenza del 02/11/2017 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;
Data Udienza: 06/07/2018
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
La CORTE di APPELLO di MILANO, con sentenza in data 02/11/2017, parzialmente riformando la
sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di MILANO, in data 21/12/2016, nei confronti di GRASSI
FRANCO AGOSTINO confermava la condanna in relazione al reato di cui all’ art. 646 cod.pen..
Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio
di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità dell’imputato.
Il motivo è inammissibile perché manifestamente non fondato.
Difatti il vizio del travisamento della prova, per utilizzazione di un’informazione inesistente nel
materiale processuale o per omessa valutazione di una prova decisiva, può essere dedotto con il
ricorso per cassazione quando la decisione impugnata abbia riformato quella di primo grado, non
potendo, nel caso di cosiddetta ‘doppia conforme’, essere superato il limite costituito dal devolutum
con recuperi in sede di legittimità, salvo il caso in cui il giudice d’appello, per rispondere alle critiche
contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice
(Sez. 4, n. 19710 del 03/02/2009, P.C. in proc. Buraschi, Rv. 243636; Sez. 2, n. 47035 del
03/10/2013, Giugliano, Rv. 257499; Sez. 4, n. 4060 del 12/12/2013 – 29/01/2014, Capuzzi, Rv.
258438). E nel caso in esame non sussiste alcuno dei vizi denunciati poiché i giudici di merito
hanno correttamente valutato la condotta di appropriazione indebita sulla base della confessata
distrazione di somme effettuata da parte dell’imputato a fronte della quale il ricorso reitera
questioni già affrontate e risolte. Al proposito va ancora osservato come secondo l’interpretazione di
questa corte il delitto di appropriazione indebita è reato istantaneo che si consuma con la prima
condotta appropriativa e, cioè nel momento in cui l’agente compia un atto di dominio sulla cosa con
la volontà espressa o implicita di tenere questa come propria (Sez. 2, n. 29451 del 17/05/2013, Rv.
257232). Affermazione questa resa in un caso in cui la Corte ha ritenuto perfezionato il delitto di
appropriazione indebita della documentazione relativa al condominio da parte di colui che ne era
stato amministratore, non nel momento della revoca dello stesso e della nomina del successore,
bensì nel momento in cui l’agente, volontariamente negando la restituzione della contabilità
detenuta, si era comportato “uti dominus” rispetto alla “res” il che rende non influente la possibilità
successiva per il condominio di chiedere il recupero ad altro soggetto beneficiario.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento
della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al
versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende.
Così deciso il 06/07/2018
Il donsigliere E ensore
NAZIO PAR