Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3829 del 09/10/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3829 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: ESPOSITO LUCIA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
OSMANOVIC SAFET N. IL 04/06/1985
avverso la sentenza n. 22579/2011 TRIBUNALE di ROMA, del
01/03/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO;
Data Udienza: 09/10/2013
OSSERVA LA CORTE
-Rilevato che il Tribunale di Roma – giudice monocratico – applicava all’imputato la pena
concordata, ai sensi dell’art.444 cod.proc.pen., per il reato di cui all’art. 116 c. 13 codice della
strada;
-Rilevato che l’imputato proponeva ricorso per cassazione avverso la decisione, osservando che
il Giudice aveva omesso la motivazione riguardo all’adeguatezza della pena secondo i criteri di
cui all’art. 133 c.p.;
-Ritenuto che il motivo fatto valere è manifestamente infondato, poiché non è consentito in
dalle parti, salvo che si tratti di pena illegalmente determinata ( Cass. 21/12/2009 El Hanana);
-Rilevato che la declaratoria d’inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali e, non emergendo ragioni di esonero, al versamento
della sanzione pecuniaria ex art.616 C.P.P.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
ed al versamento della somma di euro 1.500,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 9-10-2013.
sede di ricorso per cassazione svolgere censure attinenti alla misura della pena concordata