Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38289 del 06/07/2018
Penale Ord. Sez. 7 Num. 38289 Anno 2018
Presidente: DE CRESCIENZO UGO
Relatore: PARDO IGNAZIO
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
BRUZZESE MARIO nato a NOCERA INFERIORE il 03/12/1964
ABRUZZESE MAFALDA nato a AVELLINO il 19/10/1968
avverso la sentenza del 11/11/2016 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;
Data Udienza: 06/07/2018
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
La CORTE di APPELLO di FIRENZE, con sentenza in data 11/11/2016, parzialmente riformando la
sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di FIRENZE, in data 25/11/2013, nei confronti di BRUZZESE
MARIO e ABRUZZESE MAFALDA, confermava la condanna in relazione al reato di cui all’ art. 633
cod.pen..
Proponevano ricorso per cassazione gli imputati, deducendo il seguente motivo: violazione e falsa
applicazione dell’art. 633, 639 bis cod.pen con riferimento alla omessa valutazione della rilevanza
sanante della richiesta di pagamento di un canone per l’occupazione da parte dell’ente titolare.
Il motivo è inammissibile posto che, come già rilevato dalla corte di appello, non sussiste alcuna
può ricondursi alla sola richiesta di pagamento di somme per l’occupazione illegittima medesima.
normativa che preveda una sanatoria del reato di occupazione abusiva né, tantomeno, tale effetto
Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese
processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), ciascuno al
versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e
ciascuno al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende.
Così deciso il 06/07/2018