Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38288 del 06/07/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 38288 Anno 2018
Presidente: DE CRESCIENZO UGO
Relatore: PARDO IGNAZIO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
BUONO SALVATORE nato a FOGGIA il 21/08/1971

avverso la sentenza del 30/06/2017 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;

Data Udienza: 06/07/2018

RITENUTO IN FATI-0 E IN DIRITTO
La CORTE di APPELLO di BARI, con sentenza in data 30/06/2017, confermava la condanna alla
pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di FOGGIA, in data 06/05/2015, nei confronti
di BUONO SALVATORE in relazione al reato di cui alli art. 648 cod.pen..
Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo i seguenti motivi: violazione di legge e vizio
di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza dell’art. 624 bis cod.pen., alla affermazione
di responsabilità ed alla omessa concessione delle attenuanti generiche.
Il ricorso è inammissibile perché totalmente aspecifico. La mancanza di specificità del motivo,
invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche
per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste

a fondamento dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice

censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell’art. 591 comma 1 lett. c),
all’inammissibilità (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n.
39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270,
Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596).

Nel caso in esame a fronte di condanna per un fatto di ricettazione di assegni si deducono doglianze

relativa al differente delitto di cui all’art. 624 bis ed alla valutazione delle prove in misura o
totalmente inconferente ovvero del tutto generica.

Inoltre, la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione

esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Cass., Sez. 6, n. 42688

del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui
non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti
generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o
rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque
rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n.3609 del
18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244).

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della

causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento
della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al
versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende.

Così deciso il 06/07/2018

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