Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38287 del 21/06/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 38287 Anno 2013
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: LOMBARDI ALFREDO MARIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MANCINI UMBERTO N. IL 16/05/1978
avverso la sentenza n. 224/2012 TRIB.SEZ.DIST. di ATRI, del
13/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALFREDO MARIA
LOMBARDI;

Data Udienza: 21/06/2013

Ritenuto:
– che il Tribunale di Teramo, sezione distaccata di Atri, con sentenza del 13/11/2012 ha dichiarato
Mancini Umberto colpevole del reato di cui agli art. 81 cpv. c.p., 122 e 159, comma 2 lett. a), 71,
comma 1, e 72 del D. Lgs n. 81/2008, a lui ascritto per non avere adottato le misure in materia di
sicurezza del lavoro prescritte dalle disposizioni citate, condannandolo alla pena di € 2.500,00 di
ammenda;
– che il giudice di merito ha valorizzato, ai fini dell’affermazione di responsabilità, il complessivo
materiale probatorio acquisito agli atti processuali ed, in particolare, la sentenza ha affermato che,
stante il tardivo pagamento della sanzione amministrativa disposta a seguito dell’adempimento delle
prescrizione, non si era verificata la estinzione del reato;
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, denunziando violazione
di legge in ordine alla affermazione della sentenza secondo la quale la tardività del pagamento della
sanzione precluderebbe l’effetto estintivo del reato, nonché con riferimento al mancato
riconoscimento delle attenuanti generiche;
– che il ricorso è manifestamente infondato;
– che, infatti, la sentenza ha correttamente affermato che in caso di pagamento della sanzione
amministrativa oltre il termine prescritto non si verifica l’estinzione dei reati a nulla rilevando
l’eliminazione delle situazioni di pericolo previste dalla fattispecie penale, in applicazione del
consolidato indirizzo interpretativo di questa Suprema Corte in materia (da ultimo: sez. F.
23/08/2012 n. 33598, Tedesco, RV 253324) conforme all’univoco tenore del dato normativo;
– che le attenuanti generiche non erano state chieste dalla difesa dell’imputato e, peraltro, la
dosimetria della pena non è censurabile allorché sia stata correttamente ancorata alla valutazione
degli elementi di cui all’art. 133 c.p.;
– che il ricorso va dichiarato inammissibile con le conseguenze di legge;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento, nonché della somma di € 1.000,00 alla cassa delle ammende.
Così deliberato in camera di consiglio il 21.06.2013.

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