Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38287 del 06/07/2018
Penale Ord. Sez. 7 Num. 38287 Anno 2018
Presidente: DE CRESCIENZO UGO
Relatore: PARDO IGNAZIO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
SANTANA TORRES LUIS RAMON nato a GUAYABIN( REP. DOMINICANA) il 27/12/1987
avverso la sentenza del 07/02/2017 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;
Data Udienza: 06/07/2018
RITENUTO IN FATTO E IN DiRrno
La CORTE di APPELLO di FIRENZE, con sentenza in data 07/02/2017, parzialmente riformando la
sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di LIVORNO, in data 04/03/2014, nei confronti di SANTANA
TORRES LUIS RAMON confermava la condanna in relazione al reato di cui all’ art. 648 cod.pen..
Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo i seguenti motivi:
– violazione di legge con riferimento alla omessa declaratoria di prescrizione; vizio di motivazione in
relazione alla determinazione della pena.
Il ricorso è inammissibile perché manifestamente non fondato.
Quanto al primo motivo, lo stesso è palesemente infondato poiché alla data della pronuncia di
appello (7-2-2017) il termine decennale di prescrizione non era ancora decorso dalla data di
consumazione dei fatti (4-4-2007). Inoltre l’inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della
eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. Un., n. 32 del
22/11/2000, De Luca, Rv. 217266).
Quanto al secondo motivo, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle
diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del
giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi
enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel
giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui
determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del
30/09/2013 – 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che – nel caso di specie – non ricorre. Invero,
una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata, specie in relazione
alle diminuzioni o aumenti per circostanze, è necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga
superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto
dell’impiego dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: ‘pena congrua’, ‘pena
equa’ o ‘congruo aumento’, come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere
(Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596)
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento
della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al
versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende.
Così deciso il 06/07/2018
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