Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38285 del 06/07/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 38285 Anno 2018
Presidente: DE CRESCIENZO UGO
Relatore: PARDO IGNAZIO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CASTELLABATE EMANUELA nato a GIULIANOVA il 17/03/1982

avverso la sentenza del 22/09/2016 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;

Data Udienza: 06/07/2018

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
La CORTE di APPELLO di L’AQUILA, con sentenza in data 22/09/2016, confermava la condanna alla
pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di TERAMO, in data 30/10/2014, nei confronti
di CASTELLABATE EMANUELA in relazione al reato di cui all’ art. 648 cod.pen. (più grave) ed altro.
Propone ricorso per cassazione l’imputata, deducendo il seguente motivo: vizio di motivazione con
riferimento alla ritenuta responsabilità.
Il ricorso è inammissibile. Tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena
di inammissibilità, della specificità dei motivi : il ricorrente ha non soltanto l’onere di dedurre le
censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli
elementi che sono alla base delle sue lagnanze.

Nel caso di specie il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma

1, lett. c) c.p.p. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e
logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non

consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio
sindacato.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della

causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento
della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al
versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende.

Così deciso il 06/07/2018

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