Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38282 del 06/07/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 38282 Anno 2018
Presidente: DE CRESCIENZO UGO
Relatore: PARDO IGNAZIO

ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
BALZANO EDUARDO nato a CASTEL DI SANGRO il 02/05/1938
D’ALESSANDRO MARIO nato a PRATOLA PELIGNA il 05/05/1950

avverso la sentenza del 05/10/2016 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;

Data Udienza: 06/07/2018

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
4•■• 1/

La CORTE di APPELLO di L’AQUILA, con sentenza in data 05/10/2016, riformando la sentenza
pronunciata dal TRIBUNALE di SULMONA in data 18/11/2013, nei confronti di BALZANO EDUARDO
e D’ALESSANDRO MARIO, condannava i predetti in relazione al reato di cui alli art. 635 cod.pen..
Proponevano ricorso per cassazione gli imputati, deducendo il seguente motivo: violazione di legge
e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità avendo gli imputati agito su
incarico della comproprietaria ed in assenza di dolo.
Con successiva memoria depositata in cancelleria gli imputati a mezzo del loro difensore
chiedevano la sospensione del procedimento per essere ammessi all’istituto della messa alla prova.
Il primo motivo del ricorso principale è inammissibile; e difatti va ricordato che sussiste il reato di

cui all’art. 635 cod. pen. quando l’azione di danneggiamento colpisce una cosa che per destinazione

funzionale deve essere ritenuta in comproprietà con le persone offese , che di fatto ne avevano il
possesso ed il godimento (Sez. 6, n. 36366 del 11/06/2003, Rv. 226734). Sicchè avendo gli

imputati agito su beni di cui era nota l’appartenenza in comunione anche a terzi gli stessi hanno
certamente posto in essere la condotta incriminata con piena coscienza e volontà.

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