Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38281 del 21/06/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 38281 Anno 2013
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: LOMBARDI ALFREDO MARIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DEDONI ALESSANDRO
nei confronti di:
MEI CARMINE MARIO N. IL 13/05/1944
avverso la sentenza n. 656/2011 CORTE APPELLO di CAGLIARI, del
21/06/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALFREDO MARIA
LOMBARDI;

Data Udienza: 21/06/2013

Ritenuto:
– che la Corte d’appello di Cagliari con sentenza del 21/06/2012, in riforma della sentenza del
Tribunale di Cagliari in data 12/11/2010, ha assolto Mei Carmine Mario dai reati: a) di cui all’art.
479 c.p.; b) di cui agli art. 81 cpv. e 323 c.p. con la formula perché il fatto non costituisce reato;
– che il Mei era stato dichiarato, dalla sentenza di primo grado. colpevole dei predetti reati, a lui
ascritti perché, quale responsabile dell’Ufficio tecnico del Comune di Maracalagonis. attestava
falsamente che i lavori, oggetto di richiesta di concessione edilizia, contrastavano con la

eseguito l’intervento non ricadeva nel piano di lottizzazione “Torre delle Stelle – , nonché per avere,
nella precisata qualità, omesso di adottare il provvedimento dovuto nel termine prescritto e, poi.
emesso un provvedimento di diniego del permesso di costruire basato su false attestazione.
causando intenzionalmente un ingiusto danno a Dedoni Alessandro;
– che la Corte territoriale, oltre ad esprimere dubbi in ordine alla stessa certezza del fatto attribuito
all’imputato, e cioè della non veridicità di quanto attestato in atto pubblico, sulla base della
documentazione tecnica esistente presso il Comune di Maracalagonis e di altre risultanze
probatorie, ha, in ogni caso, escluso la prova della volontà del Mei di immutare il vero nel contesto
di una valutazione di carattere tecnico basata su dati obiettivamente contrastanti in relazione ai quali
l’imputato ritenne correttamente di attenersi a quelli dell’Ufficio di appartenenza. nonché prova
della intenzione dell’imputato di arrecare un danno al Dedoni;
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la parte civile. Dedoni Alessandro.
il quale, denunziando vizi di motivazione e travisamento delle prove, contesta che alla luce delle
risultanze processuali, che erano state correttamente valutate dalla sentenza di primo grado,
potessero sussistere dubbi in ordine all’inserimento dell’area di ubicazione dell’intervento
edificatorio nel citato piano di lottizzazione e che l’elemento psicologico del reato doveva essere
valutato, anche sotto il profilo del dolo eventuale, alla luce del diverso accertamento di fatto;
– che con memoria depositata il 04/04/2013 la difesa del Mrei ha dedottto infondatezza dei motivi
di ricorso;
– che il ricorso è manifestamente infondato;
– che le censure concernenti la valutazione delle risultanze probatorie non sono proponibili nel
giudizio di legittimità, quando la struttura razionale della decisione sia sorretta, come nella specie,
da logico e coerente apparato argomentativo e il ricorrente si limiti sostanzialmente a sollecitare la
rilettura del quadro probatorio e, con essa, il riesame nel merito della sentenza impugnata;
– che, peraltro, le valutazioni in ordine alla sussistenza dell’elemento psicologico del reato, che è
costituito, con riferimento al reato di cui all’art. 323 c.p., anche dal dolo specifico. non sono

destinazione urbanistica della zona omogenea interessata e che l’area sulla quale doveva essere

meramente consequenziali all’accertamento della materialità del fatto ed implicano un giudizio di
merito non suscettibile di censura in sede di legittimità:
– che il ricorso va dichiarato inammissibile con le conseguenze di legge;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento. nonché della somma di € 1.000,00 alla cassa delle ammende.
Così deliberato in camera di consiglio il 21.06.2013.
Il Presidente

Il Consigliere estensore

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