Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38280 del 06/07/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 38280 Anno 2018
Presidente: DE CRESCIENZO UGO
Relatore: PARDO IGNAZIO

ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
CHOUGRED BRAHIM nato il 12/02/1981
TOUIZI ES SAADIA nato il 05/07/1968
MOUSSAID KHADDA nato il 01/01/1988

avverso la sentenza del 17/03/2017 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;

Data Udienza: 06/07/2018

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
La CORTE di APPELLO di NAPOLI, con sentenza in data 17/03/2017, parzialmente riformando la
sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di NAPOLI, in data 03/05/2016, nei confronti di CHOUGRED
BRAHIM, TOUIZI ES SAADIA, MOUSSAID KHADDA confermava la condanna in relazione al reato,
contestato in concorso di cui all’ art. 416 CP (più grave) ed altro.
Propongono ricorso per cassazione gli imputati, deducendo il seguente motivo: violazione di legge
con riferimento alla ritenuta responsabilità per il delitto associativo.
Il motivo è inammissibile perché generico e manifestamente non fondato; ed infatti la corte di
appello offre ampie ed approfondite argomentazioni in relazione alla sussistenza di tutti i caratteri
della contestata associazione alle pagine 10 e seguenti della motivazione di appello nelle quali

sottolinea la serialità delle condotte, il possesso di mezzi, i ruoli svolti da ciascuno dei ricorrenti.

Si tratta di motivazione più che adeguata che supera l’argomentazione circa la natura familiare dei
rapporti tra gli imputati e che il ricorso genericamente contesta.

Al proposito va infatti rammentato che tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello,
sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l’onere di

dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di
indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze.

Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese

processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), ciascuno a4

versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e
ciascuno al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende.

Così drciso il 06/07/2018

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA