Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3828 del 09/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 3828 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: ESPOSITO LUCIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PELETTI ALBERTO GIOVANNI N. IL 26/07/1966
avverso la sentenza n. 90/2011 GIP TRIBUNALE di NOVARA, del
23/09/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO;

Data Udienza: 09/10/2013

OSSERVA LA CORTE

-Rilevato che il Tribunale di Novara -giudice per le indagini preliminari- a seguito di opposizione
avverso decreto penale di condanna, applicava all’imputato la pena concordata, ai sensi dell’art.444
cod.proc.pen., per il reato di cui all’art. 186 comma 2 lett. c) Codice della Strada;
-Rilevato che l’imputato proponeva ricorso per cassazione avverso la decisione, deducendo la

nuovo rispetto alla formulazione dell’imputazione (appartenenza del mezzo a persona estranea al
reato), in forza del quale era stata determinata la durata della sanzione amministrativa della
sospensione della patente di guida;
-Ritenuto che il motivo fatto valere è manifestamente infondato, atteso che le ragioni sottese alla
determinazione della sanzione accessoria esulano dall’ambito della formulazione
dell’impugnazione, talché nessun difetto di correlazione tra accusa e sentenza può essere
prospettato;
– che ciò determina l’inammissibilità del ricorso;
-La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e, non emergendo ragioni di esonero, al versamento della sanzione pecuniaria ex
art.616 C.P.P.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed
al versamento della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 9-10-2013.

violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, poiché era stato introdotto un fatto

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