Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38279 del 10/06/2015


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 38279 Anno 2015
Presidente: MILO NICOLA
Relatore: PATERNO’ RADDUSA BENEDETTO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CASTALDO ANTONIO N. IL 13/05/1983
CASTALDO NICOLA N. IL 03/12/1988
D’AMATO LORENZO N. IL 14/06/1983
DE CICCO VINCENZO N. IL 09/08/1975
LANZA MARIANO N. IL 06/10/1971
REGA TOMMASO N. IL 14/01/1989
VECCHIONE GAETANO N. IL 04/04/1979
VITALE GIOVANNI N. IL 27/09/1979
avverso la sentenza n. 6847/2012 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
09/10/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 10/06/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. BENEDETTO PATERNO’ RADDUSA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
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che ha concluso per e i
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Udito, per la parte civile, l’Avv
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6-zot-4-<;-9— rx..4 —t ..v.‘" Data Udienza: 10/06/2015 Ritenuto in fatto e diritto 1. Con sentenza resa dal Gup del Tribunale di Napoli in data del 27 febbraio 2012 sono stati ritenuti responsabili e condannati alla pena di giustizia Castaldo Antonio per l'associazione finalizzata al narcotraffico di cui al capo B e per il reato sanzionato ex art. 73 LSdi cui al capo D; Castaldo Nicola , per l'associazione di cui al capo B ; D'Amato Lorenzo per il capo B e i fatti ex art. 73 LS di cui al capo C ; De Cicco Vincenzo , per le due associazioni di cui ai capi A, ex art. 416 bis cod.pen. e B ex art. 74 LS , i fatti ex art. 73 LS di cui al capo F, fuoco di cui al capo H; Lanza Mariano per l'associazione mafiosa di cui al capo A; Rega Rosario per l'associazione di cui al capo B prevista dall'art. 74 LS nonché per í fatti ex art. 73 LS di cui ai capi E , G e H; Rega Tommaso , per i capi A e B; Vecchione Gaetano per il capo E; Vitale Giovanni per i capi A, B , C, i fatti ex art. 73 LS di cui al capo D, per le violazioni sulla disciplina delle armi di cui al capo I , la detenzione illegale di arma da fuoco di cui la capo L , l'estorsione di cui al capo M. 2. Interposto appello , la Corte di Appello di Napoli , con la sentenza oggi impugnata : ha riconosciuto per alcuni degli imputati la continuazione con alcuni giudicati esterni; espunto l'aggravante ex art. 7 legge 203/91 ritenuta in primo grado per i Castaldo, Rega Rosario, D'amato, Vitale e De Cicco; ha assolto Vitale e De Cicco dall'associazione di cui al capo A; qualificato ex art. 73 Comma V il fatto ascritto al capo E) al Vecchione; rideterminato in coerenza le pene; 3. Il quadro di riferimento complessivo. Le due sentenze di merito hanno preso in disamina un sodalizio operativo tra gli anni 2008/2009, nato da un accordo tra Egizio Umberto, condannato per l'associazione mafiosa con sentenza passata in giudicato e i familiari di Giovanni Rega. Associazione volta ad acquisire il monopolio dell'area illecita nel territorio di Pomigliano D'arco, con il tentativo di estendersi nei limitrofi territori di Castello di Cisterna e Casalnuovo. Accanto alla associazione mafiosa, confermata in appello per i ricorrenti Rega Tommaso e Lanza , si muoveva parallela l'associazione finalizzata al narcotraffico di cui al capo B ascritta ai Castaldo, i due Rega , D'Amato , De Cicco e Vitale. Il gruppo, secondo le linee guida che ne tracciavano la relativa operatività, 1 quelli sanzionati ex art. 377 bis di cui al capo G e il porto illegale di arma da importava la droga da ambiti territoriali esterni a quelli di riferimento per poi immetterla nelle piazze di spaccio di Pomigliano D'arco e Castello di Cisterna. Oggetto di imputazione sono stati anche diversi episodi sanzionati ex art. 73 Ls; nonchè altri reati legati alla violazione sulla disciplina delle armi, estorsioni e ricettazioni. 4. I singoli ricorsi e le rispettive soluzioni adottate. Quattro i motivi addotti. 5.1. Si adduce vizio di motivazione e violazione di legge. La sentenza risponde ai rilievi difensivi richiamandosi, senza ulteriori precisazioni, alla decisione di primo grado. E delinea la partecipazione associativa rifacendosi al tenore di intercettazioni, tutte relative ad una sola giornata , non chiare né decifrabili nel contenuto dei colloqui captati, senza che risultino dettagliate le condotte ascrivibili al ricorrente e prescindendo dal motivare sul dolo. Stesso vizio si adduce con riferimento al capo I ( punito ai sensi degli artt 703 cod.pen. e 12/14 legge 49/74). L'episodio non sarebbe con certezza attribuibile al ricorrente mentre i bossoli ritrovati sono compatibili con le armi di cui ai capi H ed L, sicchè sarebbero fatti già coperti da quelle imputazioni. Ancora, si lamenta vizio di motivazione e violazione di legge sul capo M. Il Vitale si sarebbe solo interessato nell'ottica volta a recuperare il veicolo, senza mai profferire minacce. Infine , si contesta, sempre sotto i due versanti sopra riferiti la determinazione della pena, resa senza considerare la personalità dell'imputato. 5.2. Il ricorso è inammissibile per le ragioni precisate di seguito. 5.2.1 D primo motivo di doglianza non si confronta in alcun modo con il portato, compiuto e logico, della motivazione. La sentenza traccia con puntualità gli elementi che delineano l'associazione cui è ascritta la partecipazione del ricorrente, con dovizia di riferimenti quanto a suddivisione di ruoli e compiti tra i sodali, ai momenti di approvvigionamento della sostanza, curati dal Vitale, e di successiva collocazione sul mercato attraverso una rete specifica di spacciatori, resa sotto la indicazione organizzativa sempre del Vitale. Si rimarca, sul piano organizzativo, la riscontrata sussistenza dell'attività di controllo delle zone di spaccio grazie all'utilizzo di vedette poste in punti strategici, tali da neutralizzare possibili interventi delle Forze di Polizia; nell'ottica 2 5. Vitale Giovanni, ricorso proposto tramite il difensore fiduciario. della solidarietà comune, ancora, si segnala il sistematico intervento per aiutare economicamente i sodali costretti in carcere, nonchè le stesse azioni di subornazione ( capo I) poste in essere per evitare possibili delazioni destinate a disvelare componenti e condotte riferibili al contesto associativo. In questo quadro, la posizione del ricorrente, al vertice del gruppo, risulta disvelata dal contenuto dell'attività di captazione ( tutt'altro che limitata al solo giorno 28 gennaio), connotata da emergenze di inequivoca chiarezza nel contenuto oltre che riscontrata dalle attività di osservazione, perquisizione , chiamati a collocare su piazza la droga che il ricorrente stesso provvedeva ad acquistare, curando l'approvvigionamento nell'interesse del gruppo. Decisiva al fine la filiera disvelata dalle intercettazioni richiamate da pag 23 dela sentenza legate ai giorni dal 28 gennaio 2008 in poi ( da quella con il Cipolletta in poi ) dalle quali emerge l'acquisto operato dal ricorrente di sostanza stupefacente a San Giovanni Teduccio , la successiva attività di stoccaggio operata in sede , la distribuzione all'area di spacciatori immediatamente attratti alla collaborazione con il ricorrente ( per quel che qui interessa, D'Amato e De Cicco ). Significativo è, poi, che in esito all'arresto del D'Amato , nelle intercettazioni immediatamente successive, il ricorrente renda noto che la droga ascritta al sodale coincideva con quella acquistata il 4 febbraio 2008 e poi immessa nella rete dello spaccio, rendendo inequivoco quel fatto al contesto associativo comune. Diversi sono, ancora, gli interventi del ricorrente , indicati dai Giudici del merito, resi in favore dei sodali o dei soggetti coinvolti nella sua rete di spaccio, ristretti in carcere : in tal senso decisivi i riferimenti alla posizione del D'Amato ma anche a quella del pusher Forciuti, del quale si sostenta la detenzione solo dopo averne accertata la lealtà al gruppo. Elementi, questi ultimi, che fanno venir meno ogni dubbio anche sulla solidarietà interna al gruppo e sulla consapevolezza partecipativa ascrivibile al ricorrente, le cui condotte materiali , in termini apicali ( determinante al fine anche la riunione indetta con gli altri sodali dallo stesso Vitale : si veda l'ultimo capoverso di pagina24), sono cristallizzate secondo momenti argomentativi che rendono evanescente il lamentato difetto di motivazione. 5.2.2. Quanto al capo I , alla genericità del motivo fa da contraltare la puntualità della motivazione spesa per motivare i profili di responsabilità ascrivibili al ricorrente afferenti il detto capo. Si tratta, in particolare, di condotte che ruotano intorno alla subornazione posta in danno del Capasso ( si veda da pagina 26 ), definite in maniera inequivoca dal portato delle intercettazioni e sequestro nonché negli arresti di sodali e pusher che, per conto del Vitale, erano dalle dichiarazioni della persona offesa ( il Capasso) e della madre, rispetto alle quali , nel ricorso , manca ogni confronto critico. Nel ricorso, per contro, ci si riferisce ad una generica attribuibilità dell'episodio al Vitale , con contestazione non altrimenti dettagliata, palesemente evanescente rispetto all'argomentazione tracciata dai giudici del merito. Resta poi incomprensibile, per la sinteticità del rilievo e la non intellegibilità dello stesso , l'affermazione per la quale l'imputazione in questione costituirebbe una duplicazione di quella espressa ai capi H ed L, in ragione della compatibilità dei 5.2.3. Quanto al capo M, infine, trattasi del tipico episodio da ricondurre al fenomeno illecito dei "cavalli di ritorno". Si lamenta, nel ricorso , alla stregua di quanto già dedotto con l'appello, l'assenza di contegni minacciosi ascrivibili al ricorrente. Ma si tralascia un confronto critico specifico con il portato della motivazione sul punto; motivazione che muove dal pacifico ruolo riferibile al Vitale nella vicenda ( ebbe a curare la restituzione del mezzo alla vittima concordando il prezzo della relativa mediazione ) necessariamente compatibile con la minaccia implicita (quella rivolta alla persona offesa avente ad oggetto la mancata restituzione del bene senza il pagamento del prezzo pattuito per la estorsione) , sottesa alla intera manovra illecita riscontrata. 5.2.4. Non meno generica, infine, la doglianza sulla pena, assorbita e superata dalla motivazione resa dai giudici distrettuali, puntualmente ancorata alla gravità della condotte riscontrate. 6. Vecchione Gaetano, ricorso proposto tramite il difensore fiduciario. In appello, l'imputato ha rinunziato ai motivi diversi dal V Comma ed alla determinazione della pena. Si sostiene , con il ricorso, che andava applicato l'art. 129 cod.pro.pen. giacchè era evidente che il ricorrente, tossicodipendente e dotato di autonomia reddituale, ebbe ad agire da mero collante tra spacciatori e altri tossicodipendenti senza un accordo lucrativo con i primi. 6.1. IL ricorso è inammissibile. La rinunzia ai motivi di appello inerenti i temi diversi dal trattamento sanzionatorio deve infatti ritenersi incondizionata e determina il passaggio in giudicato della sentenza gravata limitatamente ai capi oggetto di rinunzia; ne consegue che la Corte di appello non ha l'onere di motivare in ordine ad essi , neppure nella diversa ottica afferente l'eventuale insussistenza di una causa di non punibilità ex art. 129 cod.proc.pen. ( cfr ex multis Sez. 2, Sentenza n. 46053 del 21/11/2012 Rv. 255069) sì che deve ritenersi inammissibile il gravame di legittimità che , sotto il versante del difetto di motivazione, aggredisce la decisione di secondo grado sul punto. 4 bossoli rivenuti avuto riguardo alle armi considerate nei citati ultimi due capi. 7. Rega Tommaso, ricorso presentato personalmente dal ricorrente. Con un unico motivo si denunzia difetto di motivazione sulle generiche. La Corte non avrebbe motivato sulle doglianze articolate in appello con le quali si rivendicava l'applicazione delle generiche sulla base della personalità del ricorrente, non al vertice dell'associazione di cui al capo A) nonché del comportamento processuale tenuto dal Rega , per avere lo steso rinunziato ai motivi diversi da quelli sulla pena nel corso dell'appello. In sentenza si evidenzia che, anche se non qualificata, la partecipazione all'associazione ex art. 416 bis cod.pen. ascritta al ricorrente, la stessa non faceva velo ad una posizione comunque di spicco riferibile al Rega , avvalorata da un curriculum criminale definito assolutamente allarmante. E si rimarca il ruolo di promotore nell'associazione di cui al capo B. Tanto assorbe definitamente gli spazi di motivazione imposti al giudice del merito sul punto, inadeguatamente contrastata, nel caso, da affermazioni generiche ( la personalità del ricorrente, travolta, in senso opposto a quello perseguito dalla difesa, dalle argomentazioni sopra indicate, non altrimenti smentite) e inconferenti ( la rinunzia ai motivi sulla responsabilità, che non costituisce necessariamente ragione di riconoscimento delle generiche ma condotta valutabile al fine, anche nel caso ampiamente superata dalle indicazioni di segno contrario esposte dalla Corte, senza spazi di manifesta illogicità del ritenere). 8. Lanza Mariano, ricorso interposto dal difensore fiduciario. Si contesta nel ricorso : violazione di legge e contraddittorietà logica della decisione. In sede di appello è stata riconosciuta la continuazione con i fatti giudicati dalla medesima Corte di Appello con sentenza del 31 maggio 2011 . Al fatto associativo, internamente giudicato e ritenuto meno grave , si è tuttavia ascritta una pena di partenza più alta di quella riconosciuta per il fatto giudicato esternamente, ritenuto più grave. Si è poi violato l'ordine di valutazione tra attenuanti e dissociazione attuosa , la seconda della quale andava computata dopo le generiche e non prima. 8.1. Il ricorso è manifestamente infondato. Vero è che , qualora sia riconosciuta la circostanza attenuante ad effetto speciale della cosiddetta "dissociazione attuosa", prevista dall'art. 8 D.L. 13 maggio 1991 n. 152, convertito in legge 12 luglio 1991 n. 203 e ricorrano altre circostanze attenuanti in concorso con circostanze aggravanti, soggette al giudizio di 5 7.1. Il ricorso merita la declaratoria di inammissibilità. comparazione, va dapprima determinata la pena effettuando tale giudizio e successivamente, sul risultato che ne consegue, va applicata l'attenuante ad effetto speciale. (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010 - dep. 18/03/2010, Contaldo, Rv. 245930). Corretta in linea di principio, la doglianza è tuttavia irrilevante nella specie laddove si muova dal dato pacifico del riconoscimento delle generiche in termini di prevalenza: il fatto che il computo della attenuante in questione sia intervenuto prima o dopo quello afferente le generiche è dunque dato che non inficia il portato finale della valutazione spesa nel determinare la La determinazione della pena quanto all'aumento apportato per la continuazione è stato inoltre effettuato in linea con il dato normativo di riferimento, senza incorrere in manifeste incongruenze e nei limiti della autonomia ascritta al giudice chiamato a determinare l'aumento quando il fatto più grave da portare in continuazione viene individuato in quello separatamente giudicato; autonomia compressa esclusivamente dal portato della pena definitivamente e separatamente irrogata, nel caso puntualmente rispettato. 9. De Cicco Vincenzo , ricorso personale. In appello è stato assolto dal capo A ed è stata espunta l'aggravante di cui all'art. 7 legge 203/91. Pena rideterminata in anni 8 e mesi 8 di reclusione 11 anni aumentati ex art. 81 ad anni 12 e mesi sei ridotta infine per la scelta del rito. Nel ricorso si lamenta difetto di motivazione in ordine ai rilievi solevati con l'appello quanto alla consistenza del materiale probatorio posto a fondamento della ritenuta partecipazione associativa. Ed a fronte delle argomentazioni spese dalla Corte , pedissequamente ripropositive della decisione di primo grado, si segnala l'assenza di emergenze istruttorie utili a delineare il reato associativo e la consapevole partecipazione all'azione comune riferibile al ricorrente, potendosi riscontrare al più meri profili di concorso in attività di spaccio. Si lamenta, ancora, che, compulsata la Corte Distrettuale in ragione del riscontrato errore materiale correlato alla entità della pena comminata per un inesatto computo della riduzione per il rito, è stato ritenuto necessario il gravame dì legittimità vertendosi fuori dalle ipotesi di applicabilità di cui all'art. 130 cod.proc.pen. Tanto erroneamente perchè , certa la riduzione, la stessa è determinata in misura automatica sicchè l'errore andava emendato con la correzione invocata. 9.1. IL ricorso, fondato limitatamente al computo della pena , merita la reiezione per il resto per la inammissibilità delle residue doglianze. Guardando alla posizione del Vitale sono già stati segnalati i profili di assoluta puntualità della decisione quanto alla individuazione della struttura organizzativa sottesa alla associazione di cui al capo B , definita per compiti , momenti 6 pena. continuativi di approvvigionamento e successiva collocazione e spaccio della sostanza stupefacente, diversità di rilievo dei diversi partecipi, solidarietà comune variamente manifestata. Rispetto a tali dati manca in ricorso una critica effettiva e mirata , volta a deprivarne il rilievo logico. E tanto, in definitiva accade anche con riferimento alla singola partecipazione riferibile al ricorrente. Il De Cicco, infatti, viene descritto quale soggetto in continuo contatto con il Vitale , che ne costituisce l'abituale fornitore, e, nella collocazione della merce su subordinata rispetto all'imputato in disamina. Il suo coinvolgimento emerge in più momenti del materiale istruttorio richiamato in sentenza . E si segnalano i profili in fatto emergenti dalla vicenda sottesa al capo c , rispetto alla quale è indifferente che il ricorrente non sia imputato, essendo per contro di rilievo che ne risulti emarginata in termini attivi la figura, nei riscontrati, costanti, contatti con sodali e terzi, tutti afferenti trattive involgenti il traffico di sostanze stupefacenti ( cfr pag 19 ); quelli cristallizzati al capo F , dalla quale emerge la interscambiabilità di ruoli tra il Carrano e il Forciniti ma soprattutto la situazione di sovraordinazione del ricorrente , interlocutore privilegiato del Vitale, e l'utilizzo di strumentazione unica ( la medesima utenza telefonica mobile) per gli affari comuni ai detti sodali; l'incontro con i fratelli Rega, il Vitale e altri sodali organizzato presso l'abitazione del ricorrente ed avente ad oggetto i comuni affari illeciti; infine la stessa partecipazione al reato di cui al capo G, reso in concorso con il Vitale ed il Rega Rosario laddove le minacce rivolte al Capasso erano finalizzate ad impedirne delazioni per un fatto di spaccio che coinvolgeva il Rega oltre che la vittima. La sentenza dunque non soffre di vuoti argomentativi. E , senza spazi di manifesta illogicità, ricostruisce il materiale a disposizione delineando con puntualità i profili generali dell'associazione di riferimento e quelli oggettivi e soggettivi della partecipazione ascritta al ricorrente . Il tutto in linea con il dato normativo di riferimento. 9.2. E', per contro , fondata la doglianza sul computo della pena, non avendo la Corte distrettuale , nel rideterminare la pena , considerato la riduzione per il rito. E a tanto può provvedere il Giudice di legittimità rettificando il relativo trattamento sanzionatorio. Sicchè alla reclusione per anni 12 anni e sei mesi complessivamente riconosciuta dai giudici distrettuali va apportata la riduzione di 1/3 prevista dal rito , così da pervenire alla pena fonale di 8 anni e 4 mesi di reclusione. 10. D'Amato Lorenzo, ricorso proposto tramite il difensore fiduciario. 7 piazza agisce in stretta correlazione con il Carrano ed il Forciniti, in posizione 10.1 Con il primo motivo si denunzia difetto di motivazione e violazione di legge, ascritti alla ritenuta partecipazione associativa oggetto della imputazione di cui al capo B. Gli elementi probatori riferiti al ricorrente , più che afferire alla persona del D'Amato, vengono delineati muovendo da altra posizione , quella del Vitale , senza che invece risultino indicate dettagliate, concrete e puntuali condotte partecipative da ascrivere al ricorrente a conferma del contributo stabile e permanente tipico dell'affiliato. Vitale al ricorrente, cifra interpretativa di condotte comunque non ascrivibili alla partecipazione associativa. Con il secondo motivo le doglianze vengono rivolte al tema della natura armata dell'associazione , ascritta al D'Amato malgrado questo non sia coinvolto in condotte che vedano la disponibilità di armi. Né lo stesso era consapevole di siffatta disponibilità in capo ad altri sodali, peraltro frequentati nel minimo ed in ambiti temporali piuttosto ristretti dal ricorrente. Con il terzo motivo si lamenta difetto di motivazione sulle generiche , escluse senza una scrutinio puntuale delle condotte di reato, della personalità e della capacità a delinquere del reo. 10.2. Il ricorso è inammissibile. 10.2.1. Vero è che la posizione del ricorrente viene costruita principlamente pescando dalle considerazioni spese nello scrutinare il materiale istruttorio relativo al Vitale . Ma tanto trova ragione nella posizione essenziale e centrale del Vitale rispetto al gruppo oltre che nella stretta contiguità che, come confermato dalla difesa , univa i due sodali. L'inserimento del D'Amato nel nucleo organizzativo dell'associazione, come segnalato in sentenza, trova conferma fattuale inequivoca in due specifiche indicazioni argomentative. Il D'Amato, a conferma dei plurimi rapporti di spaccio operati nell'interesse del gruppo, è tra i destinatari della droga acquistata dal Vitale il 4/2 e poi collocata su piazza grazie alla sua rete di spacciatori , tra i quali il ricorrente. Ne è data conferma inequivoca dal tenore della intercettazione, già richiamata, nella quale il Vitale conferma che , all'atto dell'arresto del D'Amato , avvenuto pochi giorni dopo tale approvvigionamento, quest'ultimo stava collocando la sostanza acquistata nell'occasione. D'Amato viene poi sostenuto economicamente dal Vitale e dunque dall'associazione dopo l'arresto. E non si tratta di fatto riferibile ai rapporti tra i due. Lo disvelano le considerazioni esposte in sentenza sul fatto che tale comportamento costituiva prassi consolidata del gruppo, a conferma della solidarietà che legava i componenti; e tanto trova definitiva conferma nella 8 Il tutto piuttosto andava letto considerando il rapporto di amicizia che legava il intercettazione del colloquio del Vitale con il Cipolletta , altro sodale separatamente giudicato, laddove viene rimarcato che tale intervento era dovuto perche il D'Amato come altri soggetti , lavoravano nell'interesse comune. Tanto depriva di rilievo il primo motivo. 10.2.2. Sul secondo motivo, la motivazione adottata non merita censure . In tema di associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di stupefacenti, l'aggravante prevista dal comma quarto dell'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 può essere riconosciuta in capo ai partecipi del sodalizio solo se può postularsi una previsto dal comma secondo dell'art. 59 cod. pen., quantomeno un coefficiente di prevedibilità concreta da parte loro della disponibilità delle armi da parte dell'associazione. Nel caso , con valutazione immune da manifesta illogicità, la Corte ha tratto tale conclusione muovendo dalla certa disponibilità in capo al Vitale di armi (cristallizzata dalle imputazioni portate a condanna) e dalla presenza di stretti legami , rivendicati anche dalla difesa del ricorrente, proprio con il citato soggetto di vertice della associazione , si che , con valutazione estranea a manifeste incongruenze, lo stesso poteva ritenersi consapevole della citata disponibilità. 10.2.3. Il motivo sulle generiche infine è inammissibile perchè la motivazione riposa coerentemente sulla gravità dei fatti ascritti al ricorrente mentre il ricorso difetta della puntuale indicazione di elementi dai quali ricavare i presupposti di applicazione delle stesse , pretermessi nella valutazione della Corte distrettuale . 11. Castaldo Nicola, ricorso personalmente proposto . 11.1. Il ricorso ha un tenore sostanzialmente identico al gravame proposto da Rega Tommaso, già esaminato. Si lamenta vizio di motivazione con riferimento alle denegate generiche. E nel caso si rivendica una mancata considerazione sia della personalità del ricorrente che del contegno processuale tenuto dallo stesso ( che ebbe a rinunziare ai motivi di appello diversi dall'aggravante ex art. 7 legge 203/91 e dalle generiche). 11.2. Anche questo ricorso, alla stregua di quanto evidenziato per il Rega, va dichiarato inammissibile. Per il ricorrente , nel denegare le generiche , in motivazione si ribadisce la gravità dei fatti allo stesso ascritti quale riflesso immediato della potenzialità offensiva ascrivibile al gruppo associativo del quale lo stesso è stato ritenuto partecipe. Tale motivazione non è illogica e completa adeguatamente gli spazi di argomentazione imposti al giudice del merito per giustificare la scelta sulle generiche. Nel ricorso, peraltro, tale argomentazione non è sottoposta a critica 9 loro colpevolezza anche in relazione a tale aspetto che richiede, in base a quanto mirata e specifica, avendo il ricorrente definito la stessa apoditticamente inadeguata al fine. E si rivendicano elementi valutativi, pretermessi dalla Corte distrettuale, generici ( la non meglio precisata personalità del ricorrente che avrebbe dovuto giustificare una soluzione diversa ) o inconsistenti ( il contegno processuale definitosi con la rinunzia parziale) perchè superati, pur implicitamente , dalla motivazione spesa dal Giudice del merito, che , ove puntuale e non manifestamente illogica, sottrae il tema alla verifica di legittimità. 12.1. Con una unica doglianza, propositiva di diversi vizi si contesta : mancata considerazione di una prova decisiva quanto alla invocata continuazione con la sentenza di condanna Tribunale di Nola del 27 maggio 2008 , denegata per non essere stata allegata agli atti quando, per contro, alla stessa si era fatto riferimento nell'atto di appello e risultava già prodotta nella memoria difensiva allegata alla udienza del 9/1/2012; violazione di legge avuto riguardo alla recidiva che mai poteva essere ritenuta per fatti già giudicati ma successivi a quelli in processo; vizio di motivazione e violazione di legge avuto riguardo al reato associativo ed a quello di cui al capo D, ricavati esclusivamente in ragione della contiguità del ricorrente con il Rega Rosario a fronte di condotte che al più potevano dar luogo ad un concorso , mai alla partecipazione associativa , asseverata attraverso indici indiziari non idonei a sostenere la prova del reato contestato, compreso quello legato al sostentamento nel corso della detenzione per la difesa, motivato esclusivamente in ragione del rapporto corrente con il Rega e non in funzione di una solidarità sociale che mal si attaglia all'imputato, privo di contatti diversi da quelli con il citato concorrente. Si contesta inoltre, nel ricorso, la mancata applicazione dell'art. 74 comma VI LS da rapportare alla modesta quantità della droga consegnata ai consumatori nonchè la misura della pena, superiore a quella del Rega Rosario, caratterizzato da posizioni colorate da un disvalore certamente maggiore. 12.2. Il ricorso è inammissibile. 12.2.1. Non coglie nel segno la contestazione legata alla mancata applicazione della continuazione con il fatto giudicato con la sentenza del Tribunale di Noia del 27 maggio 2009. Anche a voler ritenere che la sentenza fosse presente agli atti, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte distrettuale, è a dirsi che la stessa reca una condanna a pena patteggiata. Isolatamente considerata, senza ulteriori indicazioni documentali, la stessa, dunque, non consentiva una puntuale 10 12. Castaldo Antonio, ricorso interposto tramite il difensore fiduciario. individuazione del contesto fattuale di riferimento , indispensabile per giudicare della medesimezza del disegno criminoso. Siffatto ultimo dato, piuttosto, nel caso risulta rimesso alle esclusive indicazioni della difesa, esplicitate nel gravame in disamina ma non altrimenti supportate né in questo grado né in precedenza. Ed in linea con tale inadeguatezza documentale , lo stesso appello , del tutto genericamente, rivendicava la continuazione tra fatti di reato non sufficientemente comprovati da parte dell'interessato quanto alla unitarietà del disegno criminoso che li avrebbe 12.2.2. Quanto alla recidiva, poi, il rilievo è manifestamente infondato per come prospettato, prescindendo anche in parte qua dalla disamina del motivo di appello da parte della Corte. Si segnala, nel gravame, che le condotte coperte dal giudicato ( portate dalla citata sentenza del Tribunale di Nola), utilizzate quale riferimento per la recidiva, sarebbero successive a quelle associative. Si tralascia di considerare, tuttavia, che i fatti esternamente giudicati , pacificamente, si riferiscono al 2008; per contro che l'associazione è contestata sino al 2009, risultando così negata in radice la fondatezza della prospettazione difensiva. 12.2.3. Per quanto, sul piano formale, la contestazione appaia rivolta sia alla imputazione ex art. 74 LS che ai fatti sanzionati ex art. 73 stessa legge, i rilievi sembrano sostanzialmente riguardare solo le considerazioni argomentative spese per ritenere la partecipazione associativa. La difesa scompone i vari profili probatori sui quali riposa in parte qua la sentenza; ed attraverso una disamina frammentata ne rassegna l'inconferenza. La Corte, per contro, come appare corretto, procede ad una valutazione complessiva ed assemblata del dato istruttorio, pervenendo a conclusioni non viziate da percorsi argomentativi illogici. In particolare, vero è che i diversi fatti illeciti sanzionabili ex art. 73 LS, ricompresi nel capo D) (ma anche in quello sub E per il quale il ricorrente è stato separatamente posto a giudizio), isolatamente considerati, realizzati in esito alle sollecitazioni del Rega, sono compatibili con una condotta di mero concorso. Ma è anche vero che tali condotte non solo venivano realizzate, per l'appunto, seguendo le indicazioni del Rega, che costituiva uno dei vertici dell'associazione; quel che più correttamente viene segnalato in sentenza, è che seguivano modalità tipizzate costituenti uno degli snodi peculiari della azione associativa, quella che la corte distrettuale descrive come "smercio mobile" , e cioè la sostituzione alla piazza di spaccio localizzata con il contatto, da parte dell'utente, dello spacciatore e la consegna a domicilio della sostanza. 11 connotati. Queste connotazioni della condotta vanno poi lette attraverso la chiave di interpretazione offerta dal commento che vede protagonista il ricorrente ed il Rega quanto alla circostanza relativa ai controlli operati presso il domicilio del sodale De Cicco, dato che aveva creato apprensione nel gruppo, e sintomo di contatti e conoscenze del ricorrente che andavano oltre i singoli rapporti con il Rega ; nonché considerando anche il dato del pagamento delle spese legali per la difesa del ricorrente, che emerge inequivoco quanto all'interessamento rivendicato dallo stesso ricorrente e che la difesa, con lettura alternativa ma esclusivamente ai rapporti con il Rega quando costituiva piuttosto dinamica tipica dell'associazione in disamina. Infine , che la posizione del ricorrente fosse quella di un soggetto inserito nel maccanismo associativo e non di mero concorrente con il Rega Rosario è conclusione che trova ulteriore e definitiva conferma nei commenti rivolti all'imputato dall'altro Rega , Tommaso, che si lamenta delle condotte del Castaldo e medita anche di estrometterlo dal gruppo. Dato anche questo puntualmente emarginato in sentenza, ultroneo rispetto alla tesi del mero concorso ( perchè afferente dinamiche relative al gruppo associativo), rispetto al quale il ricorso manca di alcun confronto critico. 12.2.4. La deduzione delle doglianze difensive, non sempre lineare ma spesso confusa e connotata da una sovrapposizione dei temi in discussione, tanto da mettere in crisi una immediata individuazione delle specifiche ragioni di critica rivolte a punti e capi determinati della decisione impugnata, poco coerente al gravame di legittimità, lascia trasparire, se ben compresa anche una contestazione inerente la mancata applicazione del comma VI dell'art. 74 LS. Doglianza , questa, tuttavia rivendicata sulla base di un presupposto in fatto e logico inconferente, la modestia quantitativa delle singole cessioni cui collaborava il ricorrente, all'interno del più complesso quadro associativo. Il dato manca di rilievo rispetto alla fattispecie oggetto di scrutinio. Piuttosto, è la complessiva azione associativa ad assumere rilievo nell'ottica indicata, potendo il tenore delle singole condotte partecipative rivestire interesse al più nei limiti della graduazione della pena in ragione di una sostenuta modestia del ruolo partecipativo svolto dal singolo sodale. E la doglianza risulta implicitamente superata dalla motivazione della sentenza , destinata a cristallizzare una azione criminale organizzata correlata ad attività di spaccio realizzata in termini professionali oltre che di dimensioni notevoli , tale da coprire una vasta area territoriale e con l'utilizzo anche di armi per affermare e difendere le proprie prerogative illecite. 12 ancora una volta sganciata dalla complessiva cornice indiziaria, riconduce , Tutti requisiti evidentemente distonici all'applicazione del comma VI dell'art. 74 LS. 12.2.5. Palesemente infondata è la contestazione afferente la pena, imperniata sul diverso portato della condanna resa per il Rega Rosario, che la difesa rivendica siccome dotato di maggior disvalore. A tacer d'altro ( segnatamente tralasciando il profilo di ammissibilità del rilievo volto a contrastare la logicità della motivazione sulla pena muovendo dal raffronto della decisione assunta con riferimento ad altri imputati del medesimo continuazione, ha erroneamente omesso di considerare le pene da portare in aumento per i reati satellite. La Corte, in assenza di appello, non ha potuto modificare il trattamento sanzionatorio , riportandolo al dovuto in ragione delle contestazioni ritenute. Da qui la giustificazione logica di una differenza di trattamento tutt'altro che giustificata da una valutazione manifestamente incoerente. 13. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi diversi da quelli afferenti la posizione del De Cicco segue la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle Ammende liquidata come da dispositivo. PQM Rettifica la misura della pena inflitta a De Cicco Vincenzo determinandola in anni 8 e mesi quattro di reclusione. Rigetta nel resto il ricorso del De Cicco. Dichiara inammissibili i ricorsi di Castaldo Antonio , Castaldo Nicola, D'Amato Lorenzo, Lanza Mariano, Rega Tommaso, Vecchione Gaetano e Vitale Giovanni, che condanna alle spese processuali e ciascuno a quello della somma di euro 1000 in favore dalla Cassa delle Ammende. Così deciso il 10 giugno 2015 Il Consigliere estensore reato) va osservato che per il Rega il Giudice di primo grado, riconosciuta la

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